Art. 9 Accertamento dell'illecito amministrativo e sanzioni 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 668 del codice penale, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente decreto, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 30.000 euro, nel caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, primo periodo, all'articolo 5, all'articolo 6 e all'articolo 8; b) da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro, nel caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all'articolo 7. 2. Nei casi di maggiore gravita' o nei casi di reiterata violazione degli articoli 7 ed 8 del presente decreto all'esercente la sala cinematografica si applica anche la sanzione accessoria della chiusura del locale per un periodo non superiore a sessanta giorni. 3. Alle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16. 4. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dai commi 1 e 2 e' trasmesso senza ritardo dalla Prefettura alla DG Cinema, che ne cura la pubblicazione per estratto nel proprio sito internet. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, sono menzionati l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a margine della pubblicazione. La DG Cinema, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'articolo 668 del codice penale: «Art. 668. (Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive). - Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero da' in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'autorita' e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000. Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'autorita'. Se il fatto e' commesso contro il divieto dell'autorita', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000. Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell'articolo 266.» - Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante « Modifiche al sistema penale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 30 novembre 1981, n. 329, S.O.: «Art. 16. (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.»