Art. 9 
 
 
        Accertamento dell'illecito amministrativo e sanzioni 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  668  del  codice
penale, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal  presente
decreto, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 
    a) da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 30.000  euro,  nel
caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di  cui  all'articolo
4, commi 1 e 2, primo  periodo,  all'articolo  5,  all'articolo  6  e
all'articolo 8; 
    b) da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000  euro,  nel
caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di  cui  all'articolo
7. 
  2. Nei casi di maggiore gravita' o nei casi di reiterata violazione
degli articoli 7 ed 8 del  presente  decreto  all'esercente  la  sala
cinematografica  si  applica  anche  la  sanzione  accessoria   della
chiusura del locale per un periodo non superiore a sessanta giorni. 
  3. Alle sanzioni amministrative previste dal presente  articolo  si
applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981,  n.
689, ad eccezione dell'articolo 16. 
  4. Il provvedimento di applicazione  delle  sanzioni  previste  dai
commi 1 e 2 e' trasmesso  senza  ritardo  dalla  Prefettura  alla  DG
Cinema, che ne cura la pubblicazione per estratto  nel  proprio  sito
internet. Nel caso in cui avverso il  provvedimento  di  applicazione
della sanzione sia adita  l'autorita'  giudiziaria,  sono  menzionati
l'avvio dell'azione giudiziaria e  l'esito  della  stessa  a  margine
della pubblicazione. La DG Cinema, tenuto conto  della  natura  della
violazione e degli  interessi  coinvolti,  puo'  stabilire  modalita'
ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le  relative
spese a carico dell'autore della violazione. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  668  del  codice
          penale: 
                «Art.    668.    (Rappresentazioni     teatrali     o
          cinematografiche abusive). - Chiunque  recita  in  pubblico
          drammi o altre opere, ovvero  da'  in  pubblico  produzioni
          teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati
          all'autorita'  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000. 
              Alla stessa sanzione soggiace chi fa  rappresentare  in
          pubblico pellicole cinematografiche, non  sottoposte  prima
          alla revisione dell'autorita'. 
              Se   il   fatto   e'   commesso   contro   il   divieto
          dell'autorita',  si  applica  la  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000. 
              Il fatto si considera commesso in pubblico  se  ricorre
          taluna  delle  circostanze  indicate  nei  numeri  2  e   3
          dell'articolo 266.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16 della  legge  24
          novembre 1981, n.  689,  recante  «  Modifiche  al  sistema
          penale»,  pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica Italiana 30 novembre 1981, n. 329, S.O.: 
                «Art. 16. (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso
          il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito  il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
          di sessanta giorni  dalla  contestazione  immediata  o,  se
          questa non vi e' stata, dalla notificazione  degli  estremi
          della violazione. 
              Per le violazioni  ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
              Il pagamento in misura ridotta  e'  ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.»