IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante  disposizioni  per
l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio  ai   sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 10  della  citata  legge  n.  243  del  2012,  che
disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle  regioni,  dei
comuni, delle province, delle citta' metropolitane e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto, in particolare, il comma 3  del  predetto  articolo  10  che
prevede  che  le  operazioni  di  indebitamento  -   consentite   per
finanziare esclusivamente spese di investimento - e le operazioni  di
investimento  realizzate  attraverso  l'utilizzo  dei  risultati   di
amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla  base
di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per
l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui  all'articolo  9,
comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti
territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione; 
  Visto il comma 5 del  citato  articolo  10  che  prevede  che,  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare
d'intesa con la Conferenza unificata,  sono  disciplinati  criteri  e
modalita' di attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  richiamato
articolo  10,  ivi  incluse  le  modalita'   attuative   del   potere
sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte  delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
febbraio 2017, n. 21, recante regolamento recante criteri e modalita'
di attuazione dell'articolo 10, comma  5,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte  delle
regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalita'  attuative  del
potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte
delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
adottato ai sensi del richiamato comma 5 dell'articolo 10 della legge
n. 243 del 2012; 
  Visto l'articolo 2, commi  da  1  a  13,  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  n.  21  del  2017,  volti  a
disciplinare l'iter di attuazione delle richiamate intese regionali; 
  Visto l'articolo 2, comma 16, primo periodo, del  ripetuto  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio  2017,  n.  21,
che prevede l'istituzione di  un  Osservatorio  presso  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, senza oneri per la finanza pubblica, con l'obiettivo  di
monitorare  l'esito  delle  intese  regionali  e  favorire  il  pieno
utilizzo degli spazi finanziari; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Considerato che, in particolare, il secondo periodo  del  comma  16
dell'articolo 2 del richiamato decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, prevede che,  con  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   disciplinate   le
modalita'  di  organizzazione  e  di   funzionamento   del   predetto
Osservatorio, nonche' le modalita' e la definizione di indicatori  di
monitoraggio, in termini di efficacia, efficienza  e  pieno  utilizzo
degli  spazi  finanziari,  oggetto  delle  intese,  finalizzati  alla
realizzazione degli investimenti; 
  Ritenuto di recepire le osservazioni  formulate  dal  Consiglio  di
Stato nel parere espresso  dalla  Sezione  consultiva  per  gli  atti
normativi nell'Adunanza del 12 gennaio 2017 sullo schema del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo
10, comma 5, della legge n. 243 del 2012 (decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21), e,  in  particolare,
ove segnala che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di organizzazione  e  funzionamento  dell'Osservatorio  previsto  dal
summenzionato comma 16 deve essere inviato al medesimo  Consiglio  di
Stato, trattandosi di un regolamento di organizzazione; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui al citato comma  16,  dell'articolo  2,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21  febbraio  2017,
n.  21,  all'emanazione   del   richiamato   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Ravvisata  altresi'  l'opportunita'  di  definire  la  composizione
dell'Osservatorio assicurando una equilibrata rappresentazione  delle
amministrazioni  che  hanno  un  ruolo  attivo  nella  definizione  e
gestione delle intese regionali, nonche' dei  soggetti  istituzionali
interessati ad assicurare un corretto  utilizzo  degli  strumenti  di
flessibilita' del saldo non negativo  di  cui  all'articolo  9  della
citata legge n. 243 del 2012,  disciplinati  dall'articolo  10  della
medesima legge; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 31 agosto 2017; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
effettuata con nota n. 14497 del 18 ottobre 2017; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e sede dell'Osservatorio 
 
  1. L'Osservatorio per il monitoraggio delle  intese  regionali,  di
seguito denominato Osservatorio, istituito dall'articolo 2, comma 16,
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  21  febbraio
2017, n. 21, ha sede ed opera presso  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  2. L'Osservatorio ha l'obiettivo  di  monitorare  gli  esiti  delle
intese regionali e favorire il pieno utilizzo degli spazi  finanziari
per investimenti da parte degli enti territoriali. 
  3.  L'Osservatorio  opera  con  l'utilizzo  delle  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza. 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - La legge 24 dicembre 2012, n. 243  (Disposizioni  per
          l'attuazione del principio  del  pareggio  di  bilancio  ai
          sensi dell'art. 81, sesto  comma,  della  Costituzione)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2013, n. 12. 
              - Si riporta il testo dell'art. 81 della Costituzione: 
              «Art. 81. -  Lo  Stato  assicura  l'equilibrio  tra  le
          entrate e le spese  del  proprio  bilancio,  tenendo  conto
          delle fasi  avverse  e  delle  fasi  favorevoli  del  ciclo
          economico. 
              Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine
          di considerare gli effetti del ciclo  economico  e,  previa
          autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta
          dei  rispettivi  componenti,  al  verificarsi   di   eventi
          eccezionali. 
              Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri  provvede
          ai mezzi per farvi fronte. 
              Le Camere ogni anno approvano con legge il  bilancio  e
          il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. 
              L'esercizio provvisorio del bilancio  non  puo'  essere
          concesso se non per  legge  e  per  periodi  non  superiori
          complessivamente a quattro mesi. 
              Il  contenuto  della  legge  di  bilancio,   le   norme
          fondamentali e i criteri volti ad  assicurare  l'equilibrio
          tra le entrate e le spese dei bilanci e  la  sostenibilita'
          del debito del complesso  delle  pubbliche  amministrazioni
          sono stabiliti con legge approvata a  maggioranza  assoluta
          dei  componenti  di  ciascuna  Camera,  nel  rispetto   dei
          principi definiti con legge costituzionale.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 10 della citata
          legge n. 243 del 2012: 
              «Art. 10  (Ricorso  all'indebitamento  da  parte  delle
          regioni  e  degli   enti   locali).   -   1.   Il   ricorso
          all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle
          province,  delle  citta'  metropolitane  e  delle  province
          autonome   di   Trento   e   di   Bolzano   e'   consentito
          esclusivamente per finanziare spese di investimento con  le
          modalita' e nei limiti previsti  dal  presente  articolo  e
          dalla legge dello Stato. 
              2.  In  attuazione  del  comma  1,  le  operazioni   di
          indebitamento   sono   effettuate   solo    contestualmente
          all'adozione  di  piani  di  ammortamento  di  durata   non
          superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono
          evidenziate  l'incidenza  delle  obbligazioni  assunte  sui
          singoli esercizi finanziari futuri nonche' le modalita'  di
          copertura degli oneri corrispondenti. 
              3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma  2  e
          le  operazioni  di   investimento   realizzate   attraverso
          l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli  esercizi
          precedenti sono effettuate sulla base  di  apposite  intese
          concluse in ambito regionale che garantiscano,  per  l'anno
          di riferimento, il rispetto del saldo di  cui  all'art.  9,
          comma  1,  del  complesso  degli  enti  territoriali  della
          regione interessata, compresa la medesima regione. 
              4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma  2  e
          le  operazioni  di   investimento   realizzate   attraverso
          l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli  esercizi
          precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3,
          sono  effettuate  sulla  base  dei  patti  di  solidarieta'
          nazionali.  Resta  fermo  il  rispetto  del  saldo  di  cui
          all'art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata,
          sono disciplinati criteri e  modalita'  di  attuazione  del
          presente articolo, ivi incluse le modalita'  attuative  del
          potere sostitutivo  dello  Stato,  in  caso  di  inerzia  o
          ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di
          Trento e di Bolzano. Lo schema  del  decreto  e'  trasmesso
          alle Camere per l'espressione del parere delle  commissioni
          parlamentari  competenti  per  i   profili   di   carattere
          finanziario. I pareri sono espressi entro  quindici  giorni
          dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo'  essere
          comunque adottato.».  
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 9 della  citata
          legge n. 243 del 2012: 
              «Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni  e  degli
          enti locali). - 1. I bilanci  delle  regioni,  dei  comuni,
          delle province, delle citta' metropolitane e delle province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  si   considerano   in
          equilibrio quando, sia nella  fase  di  previsione  che  di
          rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di
          competenza, tra le entrate finali e le spese  finali,  come
          eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10. 
              1-bis.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  1,  le
          entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
          e  5  dello  schema  di  bilancio  previsto   dal   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali  sono
          quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del  medesimo  schema
          di bilancio. Per  gli  anni  2017-2019,  con  la  legge  di
          bilancio, compatibilmente  con  gli  obiettivi  di  finanza
          pubblica e su base triennale,  e'  prevista  l'introduzione
          del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di  spesa.  A
          decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate  e  le  spese
          finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata
          e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 
              2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un  ente
          di cui al comma 1 del presente articolo registri un  valore
          negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il  predetto
          ente adotta misure di correzione  tali  da  assicurarne  il
          recupero entro il triennio successivo, in  quote  costanti.
          Per le finalita' di cui al comma 5  la  legge  dello  Stato
          puo' prevedere differenti modalita' di recupero. 
              3. 
              4. Con legge dello Stato sono definiti  i  premi  e  le
          sanzioni  da  applicare  alle  regioni,  ai  comuni,   alle
          province,  alle  citta'  metropolitane  e   alle   province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  attuazione  delle
          disposizioni di cui al presente articolo. La legge  di  cui
          al periodo precedente si attiene ai seguenti principi: 
                a) proporzionalita' fra premi e sanzioni; 
                b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni; 
                c) destinazione dei proventi delle sanzioni a  favore
          dei  premi  agli  enti  del  medesimo  comparto  che  hanno
          rispettato i propri obiettivi. 
              5. Nel rispetto dei principi stabiliti  dalla  presente
          legge, al  fine  di  assicurare  il  rispetto  dei  vincoli
          derivanti dall'ordinamento dell'Unione  europea,  la  legge
          dello Stato,  sulla  base  di  criteri  analoghi  a  quelli
          previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto  di
          parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi
          a carico degli enti  di  cui  al  comma  1  in  materia  di
          concorso  al  conseguimento  degli  obiettivi  di   finanza
          pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche. 
              6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  alle
          regioni a statuto speciale  e  alle  province  autonome  di
          Trento e  di  Bolzano  compatibilmente  con  le  norme  dei
          rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          21 febbraio 2017, n.  21  (Regolamento  recante  criteri  e
          modalita' di attuazione dell'art. 10, comma 5, della  legge
          24  dicembre  2012,  n.  243,   in   materia   di   ricorso
          all'indebitamento da  parte  delle  regioni  e  degli  enti
          locali, ivi  incluse  le  modalita'  attuative  del  potere
          sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia  o  ritardo  da
          parte delle regioni e delle province autonome di  Trento  e
          di Bolzano) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo
          2017, n. 59. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  2  del  citato
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del
          2017: 
              «Art.   2   (Intese   regionali).   -   1.   Ai    fini
          dell'attuazione dell'art. 1,  comma  1,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, entro il  termine
          perentorio del 15 gennaio di ciascun anno,  avviano  l'iter
          delle intese attraverso la pubblicazione di apposito avviso
          sui propri siti istituzionali, contenente le  modalita'  di
          presentazione delle  domande  di  cessione  e  acquisizione
          degli spazi finanziari, nonche' le  informazioni  utili  al
          rispetto dei vincoli e dei criteri di cui ai commi 6 e 7, e
          contestualmente comunicano  al  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato l'avvio dell'iter  attraverso  il  sistema  web
          dedicato al pareggio di bilancio. Le regioni e le  province
          autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono del  Consiglio
          delle  autonomie  locali  e,   ove   non   istituito,   dei
          rappresentanti  regionali  delle   autonomie   locali   per
          garantire   la   massima   pubblicita'    delle    predette
          informazioni. 
              2. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, le citta' metropolitane, le province  e  i  comuni
          possono cedere, per uno o piu' esercizi  successivi,  spazi
          finanziari  finalizzati  ad  investimenti   da   realizzare
          attraverso  l'utilizzo  dei  risultati  di  amministrazione
          degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento. 
              3. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, le citta' metropolitane, le province  e  i  comuni
          possono richiedere, per uno  o  piu'  esercizi  successivi,
          spazi finanziari vincolati agli investimenti da  realizzare
          attraverso  l'utilizzo  dei  risultati  di  amministrazione
          degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento. 
              4. La richiesta di spazi finanziari di cui al  comma  3
          deve  contenere  le  informazioni  relative  all'avanzo  di
          amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo
          crediti di dubbia esigibilita', risultante dal rendiconto o
          dal preconsuntivo dell'anno precedente, al fondo  di  cassa
          al 31 dicembre del medesimo anno e  alla  quota  dei  fondi
          stanziati  in  bilancio   dell'esercizio   di   riferimento
          destinati a confluire nel risultato di amministrazione. 
              5. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, le citta' metropolitane, le province  e  i  comuni
          comunicano le domande  di  cessione  e  acquisizione  degli
          spazi finanziari, di  cui  ai  commi  da  2  a  4,  con  le
          modalita' definite al comma 1, entro il termine  perentorio
          del 28 febbraio di ciascun anno. 
              6. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, tenendo conto delle  domande  pervenute  entro  il
          termine previsto dal comma 5,  approvano  con  delibera  di
          Giunta, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun
          anno,  previo  parere  favorevole   del   Consiglio   delle
          autonomie locali e, ove non istituito,  dei  rappresentanti
          regionali   delle   autonomie   locali,   le   intese   per
          l'attribuzione degli spazi disponibili, secondo il seguente
          ordine di priorita': 
                a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica
          nell'anno 2015 in  quanto  con  popolazione  fino  a  1.000
          abitanti; 
                b) dei comuni istituiti, nel  quinquennio  precedente
          all'anno dell'intesa, a seguito  dei  processi  di  fusione
          previsti  dalla  legislazione  vigente.  Sono   considerati
          esclusivamente i comuni per i quali i processi  di  fusione
          si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'anno  dell'intesa
          stessa; 
                c) degli enti territoriali che dispongono di progetti
          esecutivi  di  cui  all'art.  23,  comma  8,  del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in
          conformita'   alla   vigente   normativa,   completi    del
          cronoprogramma  della  spesa,  e  presentano  la   maggiore
          incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota  vincolata
          agli  investimenti  del   risultato   di   amministrazione,
          risultante dal rendiconto  o  dal  preconsuntivo  dell'anno
          precedente, per operazioni di  investimento  da  realizzare
          attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione; 
                d) degli enti territoriali che dispongono di progetti
          esecutivi  di  cui  all'art.  23,  comma  8,  del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in
          conformita'   alla   vigente   normativa,   completi    del
          cronoprogramma  della  spesa,  e  presentano  la   maggiore
          incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del
          risultato di amministrazione destinata  agli  investimenti,
          risultante dal rendiconto  o  dal  preconsuntivo  dell'anno
          precedente, per operazioni di  investimento  da  realizzare
          attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione. 
              7. Nel caso in cui gli spazi  disponibili  non  fossero
          sufficienti a soddisfare le richieste di cui  alla  lettera
          a) del comma 6, la distribuzione tra i comuni e' effettuata
          seguendo i criteri di cui alle lettere  b),  c)  e  d)  del
          citato comma. Le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano  possono  definire  ulteriori  criteri,   ferme
          restando le priorita' individuate dalle lettere a), b),  c)
          e d) del comma 6, nonche' ulteriori modalita'  applicative,
          ferme restando le scadenze previste dal presente decreto  e
          il rispetto del saldo nel territorio regionale. 
              8. Al fine di favorire  gli  investimenti  nei  settori
          strategici del proprio territorio, le regioni e le province
          autonome di Trento e di Bolzano possono cedere, per  uno  o
          piu' esercizi successivi,  agli  enti  locali  del  proprio
          territorio, spazi finanziari per i quali non e' prevista la
          restituzione negli esercizi successivi. 
              9. Entro il termine perentorio del 31 marzo di  ciascun
          anno, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano comunicano agli enti  locali  interessati  i  saldi
          obiettivo rideterminati  e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio
          di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale  e  alla
          stessa  regione  o   provincia   autonoma,   gli   elementi
          informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del
          rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, della  legge
          24 dicembre 2012, n. 243. 
              10.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento  della  Ragioneria   generale   dello   Stato,
          aggiorna   gli    obiettivi    degli    enti    interessati
          all'acquisizione e alla cessione degli  spazi  per  ciascun
          anno. 
              11. Gli enti che cedono  spazi  finanziari  indicano  i
          tempi e le  modalita'  di  miglioramento  del  saldo  negli
          esercizi successivi, da un minimo di due ad un  massimo  di
          cinque anni. La quota del primo anno non puo'  superare  il
          50 per cento. 
              12. Gli enti che acquisiscono spazi finanziari indicano
          i tempi e le modalita' di  peggioramento  del  saldo  negli
          esercizi successivi, da un minimo di due ad un  massimo  di
          cinque anni. La  quota  del  primo  anno  non  puo'  essere
          inferiore al 50 per cento. 
              13. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano definiscono i tempi e le modalita' di peggioramento
          del  saldo  negli  esercizi  successivi  degli   enti   che
          acquisiscono spazi, tenendo conto delle richieste di cui al
          comma 11 e, se compatibili, delle richieste di cui al comma
          12,  garantendo,  per  ciascun  anno  di  riferimento,   il
          rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, della  legge
          24 dicembre 2012, n. 243. 
              14. Gli enti beneficiari degli spazi finanziari di  cui
          al  comma  6  trasmettono  le  informazioni  relative  agli
          investimenti effettuati a  valere  sui  predetti  spazi  al
          sistema di monitoraggio opere pubbliche  della  Banca  dati
          delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP),  ai  sensi  del
          decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
              15. In sede di prima applicazione,  nell'anno  2017,  i
          termini di cui ai commi 1 e 5 sono, rispettivamente, il  15
          marzo e il 30 aprile e il termine di cui ai commi 6 e 9  e'
          il 31 maggio. Nell'anno 2018, i termini di cui ai commi 1 e
          5 sono, rispettivamente, il 15 febbraio e il 31 marzo e  il
          termine di cui ai commi 6 e 9 e' il 30 aprile. 
              16. E' istituito un Osservatorio  presso  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, senza oneri per la finanza
          pubblica, per il monitoraggio dell'attuazione del  presente
          articolo, con l'obiettivo di  monitorare  gli  esiti  delle
          intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari.
          Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
          disciplinate  le   modalita'   di   organizzazione   e   di
          funzionamento dell'Osservatorio, nonche' le modalita' e  la
          definizione di indicatori di monitoraggio,  in  termini  di
          efficacia,  efficienza  e  pieno   utilizzo   degli   spazi
          finanziari,  oggetto   delle   intese,   finalizzati   alla
          realizzazione degli investimenti.». 
              - Si riporta il testo vigente del  comma  3,  dell'art.
          17,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il riferimento al testo del comma 16 dell'art. 2  del
          citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
          21 del 2017 e' riportato nelle note all'art. 1.