Art. 2 Composizione 1. L'Osservatorio e' presieduto dall'Ispettore generale Capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.PA.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze ed e' composto dai seguenti membri effettivi: a) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze; b) un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri; c) un rappresentante del Ministero dell'interno; d) tre rappresentanti indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; e) un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI); f) due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). 2. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su designazione delle amministrazioni e degli altri organismi di cui al comma 1. Con la stessa procedura sono nominati i membri supplenti. 3. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I componenti non possono essere riconfermati per piu' di due mandati. 4. L'incarico di componente dell'Osservatorio e' a titolo gratuito e non comporta alcun emolumento, indennita', gettone o compenso comunque denominato. 5. Gli oneri connessi alla partecipazione dei componenti alle attivita' dell'Osservatorio sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.