Art. 2 
 
 
                            Composizione 
 
  1.  L'Osservatorio  e'  presieduto  dall'Ispettore  generale   Capo
dell'Ispettorato   generale   per   la   finanza   delle    pubbliche
amministrazioni (I.Ge.PA.) del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze ed e'  composto
dai seguenti membri effettivi: 
    a)  due  rappresentanti  del  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze; 
    b) un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali  e
le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    c) un rappresentante del Ministero dell'interno; 
    d) tre rappresentanti indicati dalla Conferenza delle  Regioni  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
    e)  un  rappresentante  indicato  dall'Unione  province  italiane
(UPI); 
    f) due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI). 
  2. I componenti dell'Osservatorio sono  nominati  con  decreto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  su  designazione   delle
amministrazioni e degli altri organismi di cui al  comma  1.  Con  la
stessa procedura sono nominati i membri supplenti. 
  3. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio durano in  carica
quattro anni e possono essere riconfermati. I componenti non  possono
essere riconfermati per piu' di due mandati. 
  4. L'incarico di componente dell'Osservatorio e' a titolo  gratuito
e non comporta  alcun  emolumento,  indennita',  gettone  o  compenso
comunque denominato. 
  5. Gli oneri  connessi  alla  partecipazione  dei  componenti  alle
attivita' dell'Osservatorio sono a  carico  dei  rispettivi  soggetti
istituzionali rappresentati.