Art. 3 Organizzazione e funzionamento 1. L'Osservatorio agisce come organo tecnico collegiale. 2. Il Presidente dell'Osservatorio, di seguito denominato Presidente, rappresenta l'Osservatorio e ne dirige i lavori. 3. In caso di assenza del Presidente, l'Osservatorio e' presieduto da uno dei componenti effettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, designato dal Presidente. 4. Alle riunioni partecipano, anche in modalita' telematica, i componenti effettivi di cui all'articolo 2, comma 1. I medesimi componenti, nel caso in cui non possano intervenire ad una riunione, possono essere sostituiti dai rispettivi componenti supplenti. La sostituzione e' comunicata al Presidente. I componenti supplenti possono comunque assistere alle riunioni. 5. Alle riunioni possono partecipare, previa autorizzazione del Presidente, i collaboratori dei membri titolari ed esperti esterni espressamente invitati. 6. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la meta' dei componenti dell'Osservatorio. 7. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Osservatorio si avvale di una Segreteria la cui organizzazione e funzionamento fanno riferimento all'Ufficio II IGEPA - Ragioneria generale dello Stato, Ministero dell'economia e delle finanze. 8. Il Presidente, anche sulla base di quanto convenuto nella riunione precedente, convoca le riunioni dell'Osservatorio, di norma con almeno sette giorni di preavviso, mediante comunicazione, via posta elettronica, comprendente l'ordine del giorno. La relativa documentazione, trasmessa in via telematica, deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Osservatorio in formato digitale almeno entro i quattro giorni antecedenti la riunione. 9. L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno bimestrale. 10. Il Presidente cura la redazione del verbale di ogni riunione avvalendosi della Segreteria di cui al comma 7.