Art. 3 
 
 
                   Organizzazione e funzionamento 
 
  1. L'Osservatorio agisce come organo tecnico collegiale. 
  2.  Il  Presidente   dell'Osservatorio,   di   seguito   denominato
Presidente, rappresenta l'Osservatorio e ne dirige i lavori. 
  3. In caso di assenza del Presidente, l'Osservatorio e'  presieduto
da uno dei componenti effettivi del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, designato dal Presidente. 
  4. Alle riunioni partecipano,  anche  in  modalita'  telematica,  i
componenti effettivi di cui  all'articolo  2,  comma  1.  I  medesimi
componenti, nel caso in cui non possano intervenire ad una  riunione,
possono essere sostituiti dai  rispettivi  componenti  supplenti.  La
sostituzione e' comunicata  al  Presidente.  I  componenti  supplenti
possono comunque assistere alle riunioni. 
  5. Alle riunioni possono  partecipare,  previa  autorizzazione  del
Presidente, i collaboratori dei membri titolari  ed  esperti  esterni
espressamente invitati. 
  6. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la meta' dei
componenti dell'Osservatorio. 
  7. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Osservatorio si  avvale
di  una  Segreteria  la  cui  organizzazione  e  funzionamento  fanno
riferimento all'Ufficio II IGEPA - Ragioneria generale  dello  Stato,
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  8. Il Presidente,  anche  sulla  base  di  quanto  convenuto  nella
riunione precedente, convoca le riunioni dell'Osservatorio, di  norma
con almeno sette giorni di  preavviso,  mediante  comunicazione,  via
posta elettronica, comprendente  l'ordine  del  giorno.  La  relativa
documentazione, trasmessa in via  telematica,  deve  essere  messa  a
disposizione dei componenti  dell'Osservatorio  in  formato  digitale
almeno entro i quattro giorni antecedenti la riunione. 
  9. L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno bimestrale. 
  10. Il Presidente cura la redazione del verbale  di  ogni  riunione
avvalendosi della Segreteria di cui al comma 7.