Art. 6 
 
 
             Variazione dell'indirizzo di reperibilita' 
 
  1.  Il  dipendente   e'   tenuto   a   comunicare   preventivamente
all'amministrazione presso cui presta servizio, che a  sua  volta  ne
da' tempestiva comunicazione  all'INPS  mediante  i  canali  messi  a
disposizione dall'Istituto, l'eventuale variazione dell'indirizzo  di
reperibilita', durante il periodo di prognosi.