Art. 6
Variazione dell'indirizzo di reperibilita'
1. Il dipendente e' tenuto a comunicare preventivamente
all'amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne
da' tempestiva comunicazione all'INPS mediante i canali messi a
disposizione dall'Istituto, l'eventuale variazione dell'indirizzo di
reperibilita', durante il periodo di prognosi.