Art. 8
Mancata accettazione dell'esito della visita
1. Qualora il dipendente non accetti l'esito della visita fiscale,
il medico e' tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il
dissenso seduta stante.
2. Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve
essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso
a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso
l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio, per il
giudizio definitivo.
3. In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale
informa tempestivamente l'INPS e predispone apposito invito a visita
ambulatoriale. Il suddetto invito viene consegnato con modalita'
stabilite dall'INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.