Art. 8 
 
 
            Mancata accettazione dell'esito della visita 
 
  1. Qualora il dipendente non accetti l'esito della visita  fiscale,
il medico e' tenuto ad informarlo del  fatto  che  deve  eccepire  il
dissenso seduta stante. 
  2. Il medico annota sul verbale il manifestato  dissenso  che  deve
essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso
a sottoporsi  a  visita  fiscale,  nel  primo  giorno  utile,  presso
l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio,  per  il
giudizio definitivo. 
  3. In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il  medico  fiscale
informa tempestivamente l'INPS e predispone apposito invito a  visita
ambulatoriale. Il suddetto  invito  viene  consegnato  con  modalita'
stabilite dall'INPS nel rispetto  della  riservatezza  ai  sensi  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.