Art. 9
Rientro anticipato al lavoro
1. Ai fini della ripresa dell'attivita' lavorativa, per guarigione
anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel
certificato di malattia, il dipendente e' tenuto a richiedere un
certificato sostitutivo.
2. Il certificato sostitutivo e' rilasciato dal medesimo medico che
ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi
ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del
primo.