IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,
legge n. 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di
aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, il capo  I  e  gli
articoli 25, 27, 28 e 29; 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019» ed, in particolare, l'articolo
1, comma 115, che prevede: «Con decreto del Ministero dello  sviluppo
economico,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  sono  definite   le   modalita'   di
costituzione e le forme di finanziamento, nel limite di 20 milioni di
euro per il 2017 e di 10 milioni di euro per il 2018,  di  centri  di
competenza ad alta specializzazione,  nella  forma  del  partenariato
pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti
di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su
tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi  connessi  al  Piano
nazionale industria 4.0.»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, recanti le modalita' di adozione dei regolamenti ministeriali  e
interministeriali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  17  luglio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014,
recante individuazione  degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale, cosi'  come  modificato  dal  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  30  ottobre  2015,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2015; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2017; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 16794 del 12 luglio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea, n. 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
    b) «partenariato pubblico - privato»: modello  di  collaborazione
tra partner sia pubblici che privati, questi ultimi  selezionati  dal
partner pubblico tramite procedura di  evidenza  pubblica,  ai  sensi
della vigente normativa; 
    c) «organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita'  o
istituti  di  ricerca,  agenzie  incaricate  del   trasferimento   di
tecnologia,  intermediari  dell'innovazione),  indipendentemente  dal
proprio status giuridico (costituito secondo  il  diritto  privato  o
pubblico) o fonte  di  finanziamento,  la  cui  finalita'  principale
consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di  ricerca
fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel
garantire  un'ampia  diffusione  dei  risultati  di  tali   attivita'
mediante l'insegnamento,  la  pubblicazione  o  il  trasferimento  di
conoscenze e tecnologie; 
    d) «poli di innovazione»: strutture o raggruppamenti  organizzati
di parti indipendenti nei quali sono ricompresi start-up  innovative,
piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione
della  conoscenza,  organizzazioni  senza  scopo  di  lucro  e  altri
pertinenti operatori economici,  volti  a  incentivare  le  attivita'
innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e  lo
scambio di conoscenze e competenze e  contribuendo  efficacemente  al
trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla  diffusione
di informazioni e alla collaborazione tra imprese e  altri  organismi
che costituiscono il polo; 
    e) «centro di competenza ad alta specializzazione»:  un  polo  di
innovazione  costituito,   secondo   il   modello   di   partenariato
pubblico-privato,  come  definito  alla  lettera  b),  da  almeno  un
organismo di ricerca e da una o piu' imprese. Il numero  dei  partner
pubblici non puo' superare la misura del 50% dei partner complessivi; 
    f) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
1 del regolamento GBER; 
    g) «progetti di innovazione»: progetti aventi ad oggetto  servizi
di  consulenza  in  materia  di  innovazione,  servizi  di   sostegno
all'innovazione,  innovazione  dell'organizzazione,  innovazione   di
processo, secondo le definizioni di cui al regolamento GBER; 
    h) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche
miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da  utilizzare  per
sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per  apportare  un
notevole miglioramento ai prodotti,  processi  o  servizi  esistenti.
Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo'
includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in
un  ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione  verso  sistemi
esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio'  e'  necessario
ai fini della ricerca  industriale,  in  particolare  ai  fini  della
convalida di tecnologie generiche; 
    i) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la  combinazione,  la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi  prodotti,  processi  o  servizi.  Rientrano   nello   sviluppo
sperimentale  la  costruzione  di  prototipi,  la  dimostrazione,  la
realizzazione di prodotti  pilota,  test  e  convalida  di  prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente  che
riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo  primario
e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,  processi
e servizi  che  non  sono  sostanzialmente  definitivi.  Lo  sviluppo
sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di
un  prodotto  pilota  utilizzabile  per  scopi  commerciali  che   e'
necessariamente il prodotto commerciale finale  e  il  cui  costo  di
fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini
di dimostrazione e di convalida. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il regolamento (UE) del  Consiglio  n.  651/2014  che
          dichiara alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il
          mercato interno in applicazione degli articoli  107  e  108
          del  trattato  (Testo  rilevante  ai  fini  del   SEE)   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.