Art. 2 
 
 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina, ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 115, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  le  modalita'  di
costituzione e le forme di finanziamento, nel limite di 20 milioni di
euro per il 2017 e di 10 milioni di euro per il 2018, dei  centri  di
competenza ad alta specializzazione. 
  2. I centri di  competenza  ad  alta  specializzazione  attuano  un
articolato programma di attivita' - comprensivo dei  servizi  di  cui
all'articolo 5. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo del comma 115 dell'art.  1  della
          legge 11 dicembre 2016, n. 232,  decreto-legge  23  gennaio
          2001, n. 5 (Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno
          finanziario 2017 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2017-2019), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre
          2016, n. 297, Supplemento Ordinario: 
              «115.  Con  decreto  del   Ministero   dello   sviluppo
          economico, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro  centoventi  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          definite  le  modalita'  di  costituzione  e  le  forme  di
          finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017
          e di  10  milioni  di  euro  per  il  2018,  di  centri  di
          competenza  ad  alta  specializzazione,  nella  forma   del
          partenariato   pubblico-privato,   aventi   lo   scopo   di
          promuovere e realizzare progetti di ricerca  applicata,  di
          trasferimento tecnologico e  di  formazione  su  tecnologie
          avanzate, nel quadro degli  interventi  connessi  al  Piano
          nazionale Industria 4.0.».