Art. 2 Finalita' ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le modalita' di costituzione e le forme di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 10 milioni di euro per il 2018, dei centri di competenza ad alta specializzazione. 2. I centri di competenza ad alta specializzazione attuano un articolato programma di attivita' - comprensivo dei servizi di cui all'articolo 5.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo del comma 115 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, Supplemento Ordinario: «115. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di costituzione e le forme di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 10 milioni di euro per il 2018, di centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0.».