Art. 4 
 
 
                   Requisiti dei soggetti partner 
 
  1. Gli organismi di ricerca facenti parte del centro di  competenza
ad alta specializzazione devono avere una stabile  organizzazione  in
Italia e possedere i seguenti requisiti: 
    a) avere contabilita' separate per il finanziamento e per i costi
e i ricavi di tali attivita' economiche, laddove l'ente svolga  anche
attivita' economiche; 
    b) assicurare, qualora si  tratti  di  organismi  di  ricerca  di
natura privata, che le imprese in grado  di  esercitare  un'influenza
decisiva sull'ente,  per  come  previsto  dal  regolamento  GBER,  ad
esempio in qualita' di azionisti o di soci,  non  possano  godere  di
alcun accesso preferenziale ai risultati generati, fatto salvo quanto
consentito dal medesimo regolamento; 
    c) per le universita': 
      1. impiegare personale e strutture afferenti per almeno il  70%
ai dipartimenti selezionati  in  base  all'indicatore  standardizzato
della performance dipartimentale (ISPD) e ammessi alla  presentazione
di progetti di sviluppo dipartimentale; 
      2. aver partecipato all'ultimo esercizio di  Valutazione  della
qualita' della  ricerca  (VQR)  eseguito  dall'Agenzia  nazionale  di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), fino a
conclusione della procedura  e  con  esito  positivo,  per  tutte  le
strutture di  ricerca  appartenenti  all'istituzione  posizionandosi,
nelle aree di interesse per le attivita' previste, nel primo quartile
della distribuzione nazionale (atenei) dell'indicatore R (voto  medio
normalizzato dell'area) e dell'indicatore  X  (frazione  di  prodotti
eccellenti normalizzato nell'area); 
    d) per gli enti di ricerca, aver partecipato all'ultimo esercizio
di VQR eseguito dall'ANVUR, fino a conclusione della procedura e  con
esito positivo,  per  tutte  le  strutture  di  ricerca  appartenenti
all'istituzione  posizionandosi,  nelle  aree  di  interesse  per  le
attivita' previste, nel primo quartile della distribuzione  nazionale
(enti  di  ricerca)  dell'indicatore  R  (voto   medio   normalizzato
dell'area) e  dell'indicatore  X  (frazione  di  prodotti  eccellenti
normalizzato nell'area). 
  2. Gli  organismi  di  ricerca  privati  dovranno  essere  presenti
nell'Anagrafe  nazionale   delle   ricerche,   istituita   ai   sensi
dell'articolo 63 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382, e avere gli stessi  requisiti  soggettivi  delle
imprese, come di seguito indicati. 
  3. Le imprese facenti  parte  del  centro  di  competenza  ad  alta
specializzazione devono avere una stabile organizzazione in Italia  e
possedere i seguenti requisiti: 
    a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro  delle
imprese; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure
concorsuali; 
    c)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    d) essere in regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in
relazione a provvedimenti di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dal
Ministero dello sviluppo economico; 
    e) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta' cosi' come individuata nel regolamento GBER. 
  4. Le disposizioni di cui al  comma  3,  si  applicano  a  tutti  i
soggetti  partner  ove  compatibili  in  ragione  della  loro   forma
giuridica. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  63  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980,   n.   382
          (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
          di  formazione  nonche'  sperimentazione  organizzativa   e
          didattica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  luglio
          1980, n. 209, Supplemento Ordinario: 
              «Art. 63 (Ricerca  scientifica  nelle  Universita').  -
          L'Universita' e' sede primaria della ricerca scientifica. 
              Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa  con  il
          Ministro  incaricato  del   coordinamento   della   ricerca
          scientifica e tecnologica promuovera' le  necessarie  forme
          di raccordo tra Universita' ed enti  pubblici  di  ricerca,
          compreso il Consiglio nazionale delle ricerche. 
              Al  fine  di  evitare  ogni  superflua  duplicazione  e
          sovrapposizione  di  strutture  e   di   finanziamenti   e'
          istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.».