Art. 6 
 
 
           Forme, finalita' e modalita' del finanziamento 
 
  1. I  benefici  previsti  dal  presente  decreto,  funzionali  alla
realizzazione del programma di attivita' di cui all'articolo 2, comma
2, sono concessi dal Ministero dello sviluppo economico, nella  forma
di contributi diretti alla spesa, nel rispetto dei principi di libera
concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,   proporzionalita',
pubblicita', in conformita' all'articolo  12  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, e nel rispetto dei principi e delle regole  procedurali
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 
  2. Il finanziamento e' finalizzato a sostenere le spese relative a: 
    a)  costituzione  e  avviamento  dell'attivita'  del  centro   di
competenza ad alta specializzazione, nel rispetto delle condizioni di
cui all'articolo 27 regolamento GBER, per un importo complessivo  non
superiore a euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila) per polo,
nella forma di  contributi  diretti  alla  spesa  ed  in  misura  non
superiore al 65 per cento delle risorse disponibili; 
    b) progetti di cui  al  programma  di  attivita'  del  centro  di
competenza ad alta specializzazione, nel rispetto delle condizioni di
cui agli articoli 25, 28 e 29 del regolamento GBER,  per  un  importo
massimo non superiore a euro  200.000,00  (duecentomila) per  ciascun
progetto, nella forma di contributi diretti alla spesa ed  in  misura
non inferiore al 35 per cento delle risorse disponibili. 
  3. Le spese amministrative oggetto del finanziamento  di  cui  alle
lettere a) e b) del precedente comma, si conformano a quanto disposto
dagli articoli 25, 27, 28 e 29 del regolamento GBER. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 7  agosto
          1990, n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          agosto 1990, n. 192: 
              «Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1.
          Ove non sussistano  ragioni  di  impedimento  derivanti  da
          particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio
          del procedimento stesso e'  comunicato,  con  le  modalita'
          previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti  dei  quali
          il provvedimento finale e'  destinato  a  produrre  effetti
          diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove
          parimenti  non  sussistano  le   ragioni   di   impedimento
          predette, qualora da un  provvedimento  possa  derivare  un
          pregiudizio   a   soggetti   individuati    o    facilmente
          individuabili,  diversi  dai  suoi   diretti   destinatari,
          l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con  le  stesse
          modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 
              2. Nelle ipotesi di cui  al  comma  1  resta  salva  la
          facolta'  dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima
          della effettuazione delle comunicazioni di cui al  medesimo
          comma 1, provvedimenti cautelari.». 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   123
          (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di
          sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4,  comma
          4, lettera c),  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.