Art. 2 
 
                              Obiettivi 
 
  1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di  raggiungere  i
primari obiettivi  di  sicurezza  relativi  alla  salvaguardia  delle
persone e alla tutela  dei  beni  contro  i  rischi  di  incendio,  i
distributori e i sistemi di recupero vapori di cui all'art.  1,  sono
realizzati e gestiti in modo da: 
    a) minimizzare le cause di incendio ed esplosione; 
    b) limitare la  produzione  e  la  propagazione  di  un  incendio
all'interno degli impianti di distribuzione di benzina; 
    c) limitare la propagazione di un incendio  ad  edifici  od  aree
limitrofe; 
    d) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino  le  aree
degli impianti di distribuzione di benzina indenni o che  gli  stessi
siano soccorsi in altro modo; 
    e) garantire la  possibilita'  per  le  squadre  di  soccorso  di
operare in condizioni di sicurezza; 
    f) garantire che i requisiti di installazione dei medesimi  siano
conformi alla direttiva  2014/34/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di
protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera  potenzialmente
esplosiva.