Art. 2
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i
primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle
persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, i
distributori e i sistemi di recupero vapori di cui all'art. 1, sono
realizzati e gestiti in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio ed esplosione;
b) limitare la produzione e la propagazione di un incendio
all'interno degli impianti di distribuzione di benzina;
c) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree
limitrofe;
d) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino le aree
degli impianti di distribuzione di benzina indenni o che gli stessi
siano soccorsi in altro modo;
e) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di
operare in condizioni di sicurezza;
f) garantire che i requisiti di installazione dei medesimi siano
conformi alla direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di
protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva.