Art. 2 Obiettivi 1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, i distributori e i sistemi di recupero vapori di cui all'art. 1, sono realizzati e gestiti in modo da: a) minimizzare le cause di incendio ed esplosione; b) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno degli impianti di distribuzione di benzina; c) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe; d) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino le aree degli impianti di distribuzione di benzina indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; e) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza; f) garantire che i requisiti di installazione dei medesimi siano conformi alla direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.