Art. 3
Disposizioni tecniche
1. I distributori e i sistemi di recupero vapori di cui all'art. 1,
ferma restando la conformita' al decreto legislativo 19 maggio 2016,
n. 85, che attua la direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014, devono essere realizzati secondo la
regola dell'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di
prevenzione incendi.
2. Ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, i distributori per l'erogazione di benzina,
comprensivi dei sistemi di recupero dei vapori, devono essere
provvisti di marcatura CE e della relativa dichiarazione di
conformita' ai sensi del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85.
Tale marcatura CE attesta che il distributore e' costruito in
conformita' all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai
sensi delle direttive comunitarie e delle norme applicabili.
3. Per le installazioni ricadenti nelle attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi, di cui all'allegato I al decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i
distributori per l'erogazione di benzina, comprensivi dei sistemi di
recupero dei vapori, si considerano costruiti in conformita' al
decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 e alle altre disposizioni
applicabili, se provvisti di marcatura CE di categoria 2 essendo la
zona interna al distributore, di regola, classificata ai fini della
sicurezza come zona 1. L'utilizzo di una diversa categoria deve
essere oggetto di un riferimento specifico nel documento di
valutazione dei rischi, ai fini del controllo del Comando provinciale
dei vigili del fuoco competente per territorio.