Art. 3 Disposizioni tecniche 1. I distributori e i sistemi di recupero vapori di cui all'art. 1, ferma restando la conformita' al decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, che attua la direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, devono essere realizzati secondo la regola dell'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi. 2. Ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i distributori per l'erogazione di benzina, comprensivi dei sistemi di recupero dei vapori, devono essere provvisti di marcatura CE e della relativa dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85. Tale marcatura CE attesta che il distributore e' costruito in conformita' all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi delle direttive comunitarie e delle norme applicabili. 3. Per le installazioni ricadenti nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i distributori per l'erogazione di benzina, comprensivi dei sistemi di recupero dei vapori, si considerano costruiti in conformita' al decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 e alle altre disposizioni applicabili, se provvisti di marcatura CE di categoria 2 essendo la zona interna al distributore, di regola, classificata ai fini della sicurezza come zona 1. L'utilizzo di una diversa categoria deve essere oggetto di un riferimento specifico nel documento di valutazione dei rischi, ai fini del controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.