Art. 4 
 
               Impiego di prodotti per uso antincendio 
 
  1.  I  prodotti  per  uso  antincendio,  impiegati  nel  campo   di
applicazione del presente decreto, devono essere: 
    a)  identificati  univocamente  sotto  la   responsabilita'   del
produttore, secondo le procedure applicabili; 
    b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e  all'uso
previsto; 
    c)  accettati  dal  responsabile   dell'attivita',   ovvero   dal
responsabile  dell'esecuzione  dei  lavori  mediante  acquisizione  e
verifica della documentazione di identificazione e qualificazione. 
  2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se  gli
stessi  sono  utilizzati   conformemente   all'uso   previsto,   sono
rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se: 
    a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili; 
    b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione
di disposizioni comunitarie,  alle  apposite  disposizioni  nazionali
applicabili, gia' sottoposte con esito  positivo  alla  procedura  di
informazione  di   cui   alla   direttiva   98/34/CE   e   successive
modificazioni,   che   prevedono   apposita   omologazione   per   la
commercializzazione sul territorio italiano e a  tal  fine  il  mutuo
riconoscimento; 
    c)  qualora  non  contemplati  nelle  lettere  a)  e   b),   sono
legittimamente  commercializzati  in  uno  degli  Stati   dell'Unione
europea o in Turchia in virtu' di  specifici  accordi  internazionali
stipulati con l'Unione europea ovvero legalmente  fabbricati  in  uno
degli Stati firmatari dell'Associazione  europea  di  libero  scambio
(EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico  europeo
(SEE), per  l'impiego  nelle  stesse  condizioni  che  permettono  di
garantire  un  livello  di  protezione,  ai  fini   della   sicurezza
dall'incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche  di
cui al presente decreto. 
  3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai  prodotti
per uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata,  ove  necessario,
dal Ministero  dell'interno  applicando  le  procedure  previste  dal
regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 9 luglio 2008.