Art. 3 Rilascio della Carta della famiglia 1. La Carta presenta le caratteristiche di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. La Carta viene emessa con validita' biennale, su richiesta degli interessati, previa presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE in corso di validita', dal Comune dove il nucleo familiare ha la propria residenza anagrafica. In caso di componenti del nucleo con diversa residenza anagrafica, la residenza familiare e' quella dichiarata a fini ISEE. 3. La Carta dovra' recare sul retro il logo del Comune emittente, il numero progressivo della tessera, preceduto dal codice Comune, i dati anagrafici e il codice fiscale dell'intestatario, il luogo e la data di emissione, nonche' la data di scadenza. La Carta dovra' recare l'indirizzo del sito internet di servizio dedicato. 4. La Carta sara' rilasciata nel formato di tesserino cartaceo, previo pagamento degli interi costi di emissione, ove presenti.