Art. 4 
 
 
                            Agevolazioni 
 
  1. La Carta consente l'accesso a sconti  sull'acquisto  di  beni  o
servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici
o privati che intendano contribuire all'iniziativa. 
  2. I benefici attivabili consistono in: 
    a) sconti applicati sull'acquisto di determinati beni e servizi; 
    b) applicazione di condizioni particolari  per  la  fruizione  di
servizi; 
    c) riduzioni tariffarie; nel caso  la  riduzione  tariffaria  sia
concessa  da  soggetti  pubblici,  essi  dovranno,  in   ogni   caso,
preservare il loro equilibrio di bilancio,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  3. I benefici possono essere attivati, nell'ambito delle  categorie
merceologiche  dei  beni  e  delle  tipologie  di  servizi   di   cui
all'allegato B, dai seguenti soggetti: 
    a) dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  su  base
nazionale, previa  formalizzazione  di  Protocolli  d'intesa  con  le
Amministrazioni  centrali  interessate  o  convenzioni  con  soggetti
pubblici e privati a rilevanza nazionale; 
    b) dalle Regioni e dalle Province autonome,  su  base  regionale,
mediante la stipulazione  di  convenzioni  con  soggetti  pubblici  e
privati a rilevanza regionale; 
    c) dai Comuni, su base  comunale,  mediante  la  stipulazione  di
convenzioni con soggetti  pubblici  e  privati  a  rilevanza  locale,
ovvero riduzioni di  tariffe  dei  servizi  pubblici  locali  erogati
direttamente o indirettamente. 
  4. I soggetti che attivano i benefici ai  sensi  del  comma  3,  ne
danno comunicazione sui rispettivi siti  internet  istituzionali.  Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali agevola la  diffusione
delle informazioni  sui  benefici  attivati  a  livello  regionale  e
locale.