IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto il regio decreto 28  ottobre  1940,  n.  1443,  e  successive
modificazioni, concernente «Codice di procedura civile»; 
  Visto il regio decreto  18  dicembre  1941,  n.  1368,  concernente
«Disposizioni per l'attuazione  del  codice  di  procedure  civile  e
disposizioni transitorie»; 
  Visto l'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica  30
maggio 2002, n. 115; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto l'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 31  ottobre
2006   recante   «Individuazione   dei   siti   internet    destinati
all'inserimento degli avvisi di  vendita  di  cui  all'art.  490  del
codice di procedura civile»; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  concernente
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 26 febbraio 2015,  n.
32, concernente «Regolamento recante le regole tecniche  e  operative
per lo svolgimento della vendita  dei  beni  mobili  e  immobili  con
modalita' telematiche nei  casi  previsti  dal  codice  di  procedura
civile,  ai  sensi   dell'art.   161-ter   delle   disposizioni   per
l'attuazione del codice di procedura civile»; 
  Visto il decreto-legge 27  giugno  2015,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti in materia fallimentare, civile e  processuale  civile  e  di
organizzazione  e  funzionamento  dell'amministrazione  giudiziaria»,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132; 
  Visto il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di procedure esecutive  e  concorsuali  nonche'  a
favore degli investitori in banche in  liquidazione»  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119; 
  Viste le specifiche tecniche D.G.S.I.A. relative alle modalita'  di
pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche, ai sensi dell'art.
161-quater disp. att. codice di procedura  civile,  nonche'  relative
alle modalita' di acquisizione dei dati relativi  alle  pubblicazioni
ed alle informazioni minime relative ai dati da pubblicare  sui  siti
per  consentire  il  monitoraggio  ad  opera  del   Portale   tramite
funzionalita' informatizzate ai sensi di quanto previsto dall'art.  7
del decreto ministeriale 31 ottobre 2006; 
  Viste le specifiche tecniche D.G.S.I.A., previste dall'art. 26  del
decreto del Ministro della giustizia 26 febbraio 2015, n. 32, recante
le regole tecniche e operative per lo svolgimento della  vendita  dei
beni mobili ed immobili con modalita' telematiche nei  casi  previsti
dal codice di procedura civile,  ai  sensi  dell'art.  161-ter  delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile; 
 
                              E m a n a 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  E' accertata la piena funzionalita' dei servizi del  Portale  delle
vendite pubbliche,  in  conformita'  all'art.  4,  comma  3-bis,  del
decreto-legge 3 maggio 2016,  n.  59,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 30 giugno 2016 n. 119, concernente «Disposizioni  urgenti
in materia di procedure esecutive  e  concorsuali  nonche'  a  favore
degli investitori in banche in liquidazione»;