Art. 10 Trasmissioni per la circoscrizione estero 1. A far luogo almeno dal decimo giorno precedente il termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data la Rai predispone una scheda televisiva che sara' trasmessa da Rai Italia e da rete generalista e il cui testo sara' pubblicato sul sito web della Rai e sui principali siti di video sharing gratuiti, nonche' una scheda radiofonica, trasmessa nei programmi nazionali di Radio Uno e nelle trasmissioni per gli italiani all'estero, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle liste nella circoscrizione estero. Altresi', le reti Rai che trasmettono in chiaro in Europa sono tenute a predisporre e a trasmettere una scheda televisiva e radiofonica che illustra le principali caratteristiche delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica disciplinate dalla presente delibera, con particolare riferimento al sistema elettorale e ai tempi e alle modalita' di espressione del voto nella circoscrizione estero per i cittadini italiani residenti all'estero. 2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari e i programmi di approfondimento diffusi da Rai Italia e dai canali nazionali della Rai ricevuti all'estero pongono particolare cura nell'assicurare un'informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero sul dibattito politico, sulle modalita' di espressione del voto nella circoscrizione estero e sulle modalita' di partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale. 3. La Rai, attraverso le competenti strutture, realizza almeno due tribune elettorali televisive e due radiofoniche per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione estero di cui all'art. 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, con la partecipazione dei rappresentanti delle liste ammesse alle elezioni. Tali tribune sono trasmesse secondo modalita' idonee a garantirne la fruizione da parte di tutti gli elettori della circoscrizione estero. In particolare, per quanto riguarda le tribune televisive, esse sono trasmesse da Rai Italia e devono essere replicate con collocazioni in palinsesto tali da garantire la visione di piu' repliche, in orari di ottimo ascolto su tutta la superficie dei territori delle ripartizioni alle quali si riferisce ciascuna tribuna. Le tribune elettorali riferite alla ripartizione a) e alla ripartizione d) della circoscrizione estero, di cui al predetto art. 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono anche trasmesse almeno due volte ciascuna da una rete generalista in orari di ottimo ascolto. 4. Al fine di garantire agli elettori della circoscrizione estero la possibilita' di seguire lo svolgimento della campagna elettorale radiotelevisiva in Italia, la Rai cura che alcune delle trasmissioni di cui agli articoli 3 e 4 siano ritrasmesse all'estero, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto, e assicura che le stesse trasmissioni siano, per quanto possibile, collocate in palinsesto su rete generalista. 5. Nei venti giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nelle circoscrizioni estero, la Rai e' tenuta a predisporre una striscia a cadenza settimanale della durata di quindici minuti che informi sulle iniziative adottate e comunicate alla rete dalle liste elettorali durante la campagna elettorale. Tale trasmissione andra' in onda su rete generalista e Rai Italia in orari di ottimo ascolto. 6. La Rai trasmette altresi', anche in differita, le interviste di cui all'art. 8 e le conferenze-stampa di cui all'art. 9. Queste ultime sono programmate in modo da garantire comunque orari di ottimo ascolto in tutte le ripartizioni della circoscrizione estero.