Art. 12 
 
 
               Trasmissioni televideo per i non udenti 
 
  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in
aggiunta alle ulteriori modalita' di fruizione delle trasmissioni  da
parte  delle  persone  diversamente  abili,  previste  dal   presente
provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di  televideo  recanti
l'illustrazione dei programmi delle liste  e  delle  loro  principali
iniziative nel corso della  campagna  elettorale  e  le  trasmette  a
partire dal quinto giorno successivo al termine per la  presentazione
delle candidature.