Art. 14 
 
 
           Comunicazioni e consultazione della Commissione 
 
  1. I calendari delle tribune e le loro  modalita'  di  svolgimento,
incluso l'esito dei sorteggi,  sono  preventivamente  trasmessi  alla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei
servizi radiotelevisivi. 
  2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente  delibera
nella Gazzetta  Ufficiale,  la  Rai  comunica  all'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni e  alla  Commissione  il  calendario  di
massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere  a)  e
b), pianificate fino alla  data  del  voto  oltre  che,  il  venerdi'
precedente alla  messa  in  onda,  il  calendario  settimanale  delle
trasmissioni programmate, nonche' la distribuzione della presenza dei
soggetti politici invitati per tutto il periodo elettorale,  al  fine
di assicurare una  partecipazione  equa,  bilanciata  e  pluralistica
nell'intero  periodo   considerato,   anche   tenendo   conto   della
collocazione oraria della trasmissioni. 
  3. La Rai pubblica quotidianamente  sul  proprio  sito  web  -  con
modalita' tali da renderli scaricabili - i dati e le informazioni del
monitoraggio  del  pluralismo  relativi  a  ogni  testata,  i   tempi
garantiti a ciascuna forza politica  nei  notiziari  della  settimana
precedente, il calendario settimanale delle  trasmissioni  effettuate
di cui all'art. 2, comma 1, lettere a)  e  b),  i  temi  trattati,  i
soggetti politici invitati, nonche' la suddivisione per genere  delle
presenze, la programmazione della settimana successiva e gl'indici di
ascolto di ciascuna trasmissione. 
  4. Nel periodo disciplinato  dal  presente  provvedimento,  la  Rai
pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalita' tali da
renderli scaricabili -  i  dati  quantitativi  del  monitoraggio  dei
programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai
dati dei tempi di  parola,  di  notizia  e  di  antenna,  fruiti  dai
soggetti di cui all'art. 3. Con le stesse modalita' la  Rai  pubblica
con cadenza settimanale i medesimi  dati  in  forma  aggregata  e  in
percentuale. 
  5.  Il  presidente  della   Commissione,   sentito   l'Ufficio   di
presidenza, tiene con la Rai i contatti  necessari  per  l'attuazione
della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui  ai
commi precedenti e definendo le questioni  specificamente  menzionate
dalla presente delibera, nonche' le ulteriori  questioni  controverse
che non ritenga di rimettere alla Commissione.