Art. 8 Interviste per le elezioni politiche dei rappresentanti delle diverse forze politiche e dei rappresentanti nazionali di lista 1. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la Rai trasmette una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificatamente informativo. 2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista Rai, viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti ed e' trasmessa tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa piu' di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive. 3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione e' effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione. 4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la Rai trasmette una intervista per ciascuna delle liste di cui all'art. 3, comma 4, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificatamente informativo. 5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista Rai, prende parte il capo della forza politica, indicato ai sensi del comma 3, dell'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 3 novembre 2017 n. 165, il quale puo' delegare altre persone anche non candidate. 6. Ciascuna intervista e' diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti. In relazione al numero di soggetti tra cui suddividere gli spazi la Rai puo' proporre criteri di ponderazione. Le interviste sono trasmesse tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa piu' di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive. 7. La successione delle interviste e' determinata in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale uscente, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio. 8. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 3, commi 6 e 7, e di cui all'art. 6, commi da 6 a 11.