Art. 9 Conferenze-stampa dei rappresentanti nazionali di lista 1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai rappresentanti nazionali di lista. Qualora nella stessa serata sia trasmessa piu' di una conferenza-stampa, le trasmissioni devono essere consecutive. La successione giornaliera e oraria delle conferenze-stampa e' determinata mediante sorteggio. 2. Ciascuna conferenza-stampa ha una durata di quaranta minuti ed e' trasmessa a partire dalle ore 21, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'art. 8, in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere. 3. La conferenza-stampa e' moderata da un giornalista della Rai; essa e' organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parita' di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande ciascuna della durata non superiore a 30 secondi. 4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano peraltro le disposizioni di cui all'art. 3, commi 6 e 7, e di cui all'art. 6, commi da 6 a 11.