LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI Visto il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00001 del 5 gennaio 2018, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 9 gennaio 2018, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale del Lazio per il giorno 4 marzo 2018; Visto il decreto del prefetto della Provincia di Milano del 5 gennaio 2018 con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo 2018 i comizi elettorali per l'elezione diretta del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia; Visti: a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli l e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'art. l, comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, nonche' gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003; c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»; Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni»; Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»; Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale»; Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario»; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»; Visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1520 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108; Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lettera j), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»; Vista la legge statutaria n. l dell'11 novembre 2004, recante «il nuovo statuto della Regione Lazio come modificata dalle legge statutarie n. 1 del 4 ottobre 2012 e n. l del 14 ottobre 2013»; Vista la legge regionale del Lazio n. 2 del 13 gennaio 2005, recante «Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilita' e incompatibilita' dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale», come modificata dalla legge regionale n. 1 del 19 aprile 2013 e dalla legge regionale n. 10 del 3 novembre 2017; Vista la legge regionale statutaria della Lombardia n. l del 30 agosto 2008, recante lo statuto di autonomia della Lombardia; Vista la legge regionale della Lombardia n. 17 del 31 ottobre 2012, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione», come modificata dalla legge regionale n. 38 del 28 dicembre 2017; Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1 Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Lazio e Lombardia, indette per il giorno 4 marzo 2018, e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione. 2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1. 3. Le trasmissioni Rai relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.