Art. 14 
 
 
Responsabilita' del Consiglio  di  amministrazione  e  del  direttore
                              generale 
 
  1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della Rai
sono  impegnati,  nell'ambito   delle   rispettive   competenze,   ad
assicurare l'osservanza delle indicazioni  e  dei  criteri  contenuti
nella   presente   delibera,   riferendone    tempestivamente    alla
Commissione. Per le  tribune  essi  potranno  essere  sostituiti  dal
direttore competente. 
  2. Qualora dal monitoraggio dei dati  quantitativi  e  qualitativi,
considerati su base settimanale a partire dalla data di  convocazione
dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque  significativi
disequilibri nei programmi a contenuto informativo  non  giustificati
da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai e'
chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio
a favore dei soggetti politici danneggiati. 
  3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione
degli indirizzi della Commissione ai  sensi  dell'art.  1,  comma  6,
lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.