Art. 2 
 
 
Tipologia  della  programmazione  Rai  in  periodo  elettorale  nelle
                      Regioni Lazio e Lombardia 
 
  1.  Nel  periodo   di   vigenza   della   presente   delibera,   la
programmazione   radiotelevisiva   regionale   della   Rai   per   le
consultazioni  elettorali  nelle   regioni   interessate   ha   luogo
esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito: 
    a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma  1,  della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo'  effettuarsi  mediante  forme  di
contraddittorio, interviste  e  ogni  altra  forma  che  consenta  il
raffronto in condizioni di parita' tra  i  soggetti  politici  aventi
diritto ai sensi dell'art. 3. Essa si realizza mediante le tribune di
cui all'art. 6 disposte dalla Commissione e  le  eventuali  ulteriori
trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente  disposte  dalla
Rai, di cui all'art. 3. Le trasmissioni possono  prevedere  anche  la
partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande  ai
partecipanti; 
    b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4,  comma  3,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalita'
previste all'art. 7; 
    c) l'informazione  e'  assicurata,  secondo  i  principi  di  cui
all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e  con  le  modalita'
previste dal successivo art. 4 della presente  delibera,  mediante  i
telegiornali,   i   giornali   radio,   i   notiziari,   i   relativi
approfondimenti e ogni altro programma  di  contenuto  informativo  a
rilevante  caratterizzazione   giornalistica,   correlati   ai   temi
dell'attualita' e della cronaca, purche' la loro responsabilita'  sia
ricondotta a quella di specifiche testate  giornalistiche  registrate
ai sensi dell'art. 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo  31
luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media  audiovisivi  e
radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 44; 
    d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione  regionale
Rai nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali  non  e'
ammessa, ad alcun titolo, la presenza di  candidati  o  di  esponenti
politici, e non possono essere trattati temi  di  evidente  rilevanza
politica ed elettorale, ne' che riguardino vicende o fatti  personali
di personaggi politici. 
  2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle  donne  in
politica e di garantire, ai sensi dell'art.  1,  comma  2-bis,  della
legge 22 febbraio 2000, n.  28,  il  rispetto  dei  principi  di  cui
all'art. 51, primo comma, della Costituzione, nelle  trasmissioni  di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e' sempre assicurata la piu'
ampia ed equilibrata presenza di entrambi  i  sessi.  La  Commissione
vigila  sulla  corretta  applicazione  del   principio   delle   pari
opportunita' di  genere  in  tutte  le  trasmissioni  indicate  nella
presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche  e  televisive
di cui all'art. 5 della presente delibera.