Art. 3 
 
 
Trasmissioni  di  comunicazione  politica  a   diffusione   regionale
                  autonomamente disposte dalla Rai 
 
  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai  programma
nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali trasmissioni
di comunicazione politica. 
  2. Nel periodo compreso tra la  data  di  convocazione  dei  comizi
elettorali e quella del termine di presentazione  delle  candidature,
nelle trasmissioni di cui al presente articolo e' garantito l'accesso
alle forze politiche che  costituiscono  un  autonomo  gruppo  o  una
componente del gruppo misto nel Consiglio regionale. 
  3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente  articolo,  il
tempo  disponibile  deve  essere  ripartito   in   proporzione   alla
consistenza dei rispettivi gruppi nel  Consiglio  regionale  o  delle
singole componenti del gruppo misto. 
  4.  Nel  periodo  compreso  tra  lo  spirare  del  termine  per  la
presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno
precedente  la   data   delle   elezioni,   nelle   trasmissioni   di
comunicazione politica di  cui  al  presente  articolo  e'  garantito
l'accesso: 
    a) alle liste  regionali,  ovvero  ai  gruppi  di  liste  e  alle
coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della  Giunta
regionale; 
    b) alle forze politiche che presentano  liste  di  candidati  per
l'elezione del Consiglio regionale. 
  5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4  il  tempo  disponibile  e'
ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti. 
  6.  In  relazione  al  numero  dei  partecipanti   e   agli   spazi
disponibili, il principio delle  pari  opportunita'  tra  gli  aventi
diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere  ai
sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n.  28,
puo'  essere  realizzato,  oltre  che  nell'ambito   della   medesima
trasmissione, anche nell'ambito di un  ciclo  di  piu'  trasmissioni,
purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. In
ogni  caso,  la  ripartizione  degli  spazi  nelle  trasmissioni   di
comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere
effettuata  su  base  settimanale,  garantendo   l'applicazione   dei
principi di  equita'  e  di  parita'  di  trattamento,  e  procedendo
comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le
compensazioni che dovessero rendersi necessarie. 
  7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono  sospese  dalla
mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni. 
  8.  La  responsabilita'  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente
articolo deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche  testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge
6 agosto 1990, n. 223.