Art. 9 
 
 
         Confronti tra candidati a Presidente della Regione 
 
  1. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno
precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle  trasmissioni  di
cui  agli  articoli  precedenti,  la  Rai  trasmette  nelle   regioni
interessate dalla presente delibera  confronti  tra  i  candidati  in
condizioni di parita' di tempo, di parola e  di  trattamento,  avendo
cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri  programmi  delle
reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il
confronto e' moderato da un giornalista  della  Rai  e  possono  fare
domande anche giornalisti  non  appartenenti  alla  Rai,  scelti  tra
differenti  testate  e  in  rappresentanza  di  diverse  sensibilita'
politiche e sociali, a titolo non oneroso. 
  2. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'art. 6, commi 6, 8 e 10.