IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in  particolare,  l'art.
2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di  garanzia  per
le piccole e medie imprese (di seguito: «Fondo»); 
  Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art.  15,
relativo alla disciplina del predetto Fondo, il quale,  al  comma  3,
prevede che i  criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione  della
garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati  con  decreto  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con il Ministro del tesoro; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, 31 maggio  1999,  n.  248,
con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita'
per la concessione della garanzia e per  la  gestione  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e
integrazioni; 
  Visto l'art. 11, comma 4, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, che  prevede  che  gli  interventi  di  garanzia  del  Fondo  sono
assistiti dalla  garanzia  dello  Stato,  quale  garanzia  di  ultima
istanza, secondo criteri, condizioni e  modalita'  da  stabilire  con
decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze.  La  garanzia  dello  Stato  e'  inserita  nell'elenco
allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468; 
  Visto il decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  recante  «Semestre
europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, in particolare,
l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che ai  fini  di  una
migliore finalizzazione verso l'accesso  al  credito  e  lo  sviluppo
delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di  garanzia
di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, nonche', per un utilizzo piu' efficiente delle  risorse
finanziarie disponibili, con  decreti  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
possono essere modificati e integrati i criteri e le modalita' per la
concessione della garanzia e per la gestione  del  Fondo  di  cui  al
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
31  maggio  1999,  n.  248  e  successivi  decreti  attuativi,  anche
introducendo delle differenziazioni  in  termini  di  percentuali  di
finanziamento garantito e di onere della garanzia; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici» e, in particolare, l'art. 39, il  quale  prevede:
al comma 1,  che  la  misura  della  copertura  degli  interventi  di
garanzia e controgaranzia, nonche' la misura della copertura  massima
delle perdite e' regolata in relazione alle tipologie  di  operazioni
finanziarie,  categorie  di  imprese  beneficiarie  finali,   settori
economici di appartenenza e aree geografiche, con decreto  di  natura
non regolamentare, adottato dal Ministro  dello  sviluppo  economico,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; al  comma  2,
che nel rispetto  degli  equilibri  di  finanza  pubblica,  per  ogni
operazione finanziaria ammessa all'intervento del  Fondo  di  cui  al
comma  1,  la  misura  dell'accantonamento  minimo,   a   titolo   di
coefficiente di rischio, puo' essere definita con decreto  di  natura
non regolamentare adottato dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; al  comma  3,
che l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di  cui
al comma 1 e' elevato a 2  milioni  e  cinquecentomila  euro  per  le
tipologie  di  operazioni  finanziarie,  le  categorie   di   imprese
beneficiarie finali, le aree geografiche e  i  settori  economici  di
appartenenza individuati con  decreto  di  natura  non  regolamentare
adottato dal Ministro  dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e che una quota non  inferiore
all'80 per  cento  delle  disponibilita'  finanziarie  del  Fondo  e'
riservata  ad  interventi  non  superiori  a   cinquecentomila   euro
d'importo massimo garantito per singola impresa; al comma 5  che  con
decreto di natura  non  regolamentare  adottato  dal  Ministro  dello
sviluppo economico, d'intesa con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, puo' essere  modificata  la  misura  delle  commissioni  per
l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti,  a  pena  di
decadenza, in relazione alle  diverse  tipologie  di  intervento  del
Fondo di cui  al  comma  1;  al  comma  7-bis  che  una  quota  delle
disponibilita' finanziarie del Fondo e' riservata  ad  interventi  di
garanzia in favore del microcredito di cui  all'art.  111  del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, da
destinare alla microimprenditorialita' e che con  decreto  di  natura
non regolamentare, adottato dal Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentito l'Ente nazionale per il microcredito, sono definiti la  quota
delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di
operazioni ammissibili, le modalita' di  concessione,  i  criteri  di
selezione   nonche'   l'ammontare   massimo   delle    disponibilita'
finanziarie  del  Fondo  da  destinare  alla  copertura  del  rischio
derivante dalla concessione della garanzia; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2013,   n.   98,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   rilancio   dell'economia»   e,   in
particolare, l'art. 1, che esclude l'accesso  alla  garanzia  diretta
del Fondo in relazione a operazioni finanziarie gia'  deliberate  dai
soggetti finanziatori alla data di presentazione della  richiesta  di
garanzia, salvo che le stesse  non  siano  condizionate,  nella  loro
esecutivita', all'acquisizione della garanzia da parte  del  Fondo  e
l'art. 2, che disciplina la concessione a piccole  e  medie  imprese,
mediante  utilizzo  di  un  apposito  plafond  finanziario  messo   a
disposizione dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti
bancari  assistiti  da  contributo  del  Ministero   dello   sviluppo
economico, finalizzati all'acquisizione di macchinari, impianti, beni
strumentali di impresa  e  attrezzature  nuovi  di  fabbrica  ad  uso
produttivo, nonche' per la realizzazione di investimenti in hardware,
in software e in tecnologie digitali; 
  Visto il comma 6 dell'art. 2 del predetto decreto-legge n.  69  del
2013, cosi' come sostituito dall'art. 18, comma  9-bis,  lettera  a),
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce che
i finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n.  69  del  2013
«... possono essere assistiti dalla garanzia del  Fondo  di  garanzia
per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100,  lettera
a), della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  nella  misura  massima
dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi,  ai
fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria
e  del  merito  creditizio  dell'impresa,  in  deroga  alle   vigenti
disposizioni  sul  Fondo  di  garanzia,  e'  demandata  al   soggetto
richiedente,  nel  rispetto  di  limiti   massimi   di   rischiosita'
dell'impresa finanziata,  misurati  in  termini  di  probabilita'  di
inadempimento e definiti con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il medesimo decreto individua altresi' le condizioni e i termini  per
l'estensione  delle  predette  modalita'  di   accesso   agli   altri
interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto  delle  autorizzazioni
di spesa  vigenti  per  la  concessione  delle  garanzie  del  citato
Fondo.»; 
  Visto il decreto-legge 20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   2017,   n.   123,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita economica nel  Mezzogiorno»  e,
in particolare l'art. 1 con il quale e' stata introdotta la Misura  a
favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al
Sud», che, tra l'altro, prevede: (i) la concessone  di  finanziamenti
articolati in un contributo a fondo perduto nella misura del  35  per
cento e in un prestito a tasso  zero,  nella  misura  65  per  cento,
concesso da istituti di credito in base alle  modalita'  definite  da
una apposita convenzione stipulata tra il gestore e l'ABI;  (ii)  che
il prestito beneficia di un contributo in  conto  interessi  e  della
garanzia del Fondo e che,  a  tal  fine,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, e' istituita una sezione specializzata presso  il
Fondo, alla  quale  e'  trasferita  quota  parte  delle  risorse;  il
medesimo decreto definisce altresi'  i  criteri  e  le  modalita'  di
accesso  alla  Sezione  specializzata,  istituita  presso  il   Fondo
centrale di garanzia per le PMI; (iii) l'individuazione  dell'Agenzia
nazionale per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  di
impresa S.p.A. -  Invitalia,  quale  Soggetto  gestore  della  misura
incentivante, per conto della Presidenza del Consiglio dei  ministri;
(iv) che con decreto del Ministro per la coesione territoriale  e  il
Mezzogiorno, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo  economico,  si  opera,  tra
l'altro,   l'individuazione   dei   criteri    di    dettaglio    per
l'ammissibilita' alla misura, le modalita' di attuazione, controllo e
monitoraggio della misura  stessa,  prevedendo  altresi'  i  casi  di
revoca del beneficio e di  recupero  delle  somme;  con  il  medesimo
decreto sono definite le modalita' di corresponsione del contributo a
fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonche' i  casi  e
le modalita' per l'escussione della garanzia; (v) che sono finanziate
le attivita'  imprenditoriali  relative  a  produzione  di  beni  nei
settori   dell'artigianato,    dell'industria,    della    pesca    e
dell'acquacoltura, ovvero relative alla  fornitura  di  servizi,  ivi
compresi i servizi turistici, mentre sono escluse  dal  finanziamento
le attivita' libero professionali e del commercio ad eccezione  della
vendita dei beni prodotti  nell'attivita'  di  impresa;  (vi)  che  i
finanziamenti non possono essere utilizzati per spese  relative  alla
progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli  emolumenti  ai
dipendenti delle imprese individuali e delle societa',  nonche'  agli
organi di gestione e di controllo delle societa' stesse; (vii) che al
momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del
rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve
risultare titolare di un contratto di lavoro  a  tempo  indeterminato
presso un altro soggetto; (viii) che l'erogazione  dei  finanziamenti
e' condizionata alla costituzione e al conferimento in  garanzia  dei
beni aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla prestazione  di
altra idonea garanzia, al soggetto che eroga il  finanziamento;  (ix)
che il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo per  lo
sviluppo e la coesione - programmazione  2014-2020,  le  risorse  per
l'attuazione della misura, individuando la ripartizione in annualita'
e gli importi  da  assegnare  distintamente  al  contributo  a  fondo
perduto, al contributo in conto interessi e  al  finanziamento  della
sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  25
marzo 2009, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 99 del 30 aprile 2009, recante:  «Criteri,  condizioni  e
modalita' di  operativita'  della  garanzia  dello  Stato  di  ultima
istanza in relazione agli interventi del fondo  di  garanzia  di  cui
all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.
662»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  26  giugno  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  193
del 20 agosto 2012, che, in attuazione dell'art. 39 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto «Modifiche ed  integrazioni  ai
criteri e alle modalita' per la concessione della garanzia del  Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23  novembre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 285 del 6 dicembre 2012, recante «Approvazione delle condizioni di
ammissibilita'  e  delle  disposizioni  di  carattere  generale   per
l'amministrazione del Fondo  di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
imprese di cui all'art. 2, comma 100,  lettera  a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  27  dicembre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dell'8
marzo 2014, n. 56, che ha introdotto, in applicazione dell'art. 1 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  modifiche  alle  «Condizioni  di
ammissibilita'   e   disposizioni   di   carattere    generale    per
l'amministrazione  del  Fondo  di  garanzia»  e,  in  particolare,  i
«Criteri  di  valutazione  economico-finanziaria  delle  imprese  per
l'ammissione delle operazioni»  riportati  in  allegato  al  medesimo
decreto; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2  settembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 21 ottobre 2015, n. 245,  recante  «Modalita'  operative  per  lo
svolgimento delle verifiche e dei controlli  effettuati  dal  Gestore
del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sulle operazioni
ammesse al Fondo» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  29  settembre  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  288
dell'11 dicembre 2015, con il quale sono stabilite  le  modalita'  di
valutazione dei finanziamenti agevolati  ai  sensi  dell'art.  2  del
citato decreto-legge n. 69 del 2013 ai fini dell'accesso al Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, con il quale
sono approvate le modificazioni e le integrazioni  delle  «Condizioni
di  ammissibilita'  e  disposizioni   di   carattere   generale   per
l'amministrazione del Fondo  di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
imprese», che includono  il  modello  di  valutazione  delle  imprese
basato sulla misura della probabilita' di inadempimento del  soggetto
destinatario del finanziamento agevolato ai  sensi  dell'art.  2  del
citato decreto-legge n. 69 del 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  6  marzo  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  157
del 7 luglio 2017, con il quale sono  stabilite  le  condizioni  e  i
termini per l'estensione delle modalita' di accesso alla garanzia del
Fondo basata sull'utilizzo della probabilita' di  inadempimento  alle
altre operazioni ammissibili all'intervento del Fondo; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  sull'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato  concessi  sotto
forma di garanzie, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea C 155 del 20 giugno 2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013; 
  Vista la delibera CIPE n. 74 del 7 agosto 2017 che ha, tra l'altro,
individuato le risorse del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione
2014-2020  assegnate  alla  misura  di  cui  all'art.  1  del  citato
decreto-legge n. 91/2017, convertito, con modificazioni, dalla  legge
3 agosto 2017, n. 123; 
  Visto il decreto del Ministro per la  coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, 9  novembre  2017
in attuazione dell'art. 1, comma 15 del richiamato  decreto-legge  20
giugno 2017, n. 91; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «banche»: le banche iscritte all'albo di cui all'art.  13  del
TUB; 
    b) «confidi»: i  soggetti  di  cui  all'art.  13,  comma  1,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
integrazioni e modificazioni, iscritti  all'albo  degli  intermediari
finanziari di cui all'art. 106 del TUB ovvero iscritti nell'elenco di
cui all'art. 112 del TUB; 
    c) «Consiglio di gestione»: il distinto organo di cui all'art. 1,
comma 48, lettera  a),  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  e
successive modificazioni e integrazioni, costituito dal  gestore  del
Fondo  ai   sensi   dell'art.   47   del   TUB,   cui   e'   affidata
l'amministrazione del Fondo; 
    d) «decreto-legge»: il decreto-legge n. 91 del  20  giugno  2017,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123; 
    e)   «disposizioni   operative»:   le   vigenti   condizioni   di
ammissibilita'   e   disposizioni   di   carattere    generale    per
l'amministrazione del Fondo, approvate con decreto del Ministro dello
sviluppo  economico,  sentito  il  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia
e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it; 
    f) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese
di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni; 
    g) «Gestore del Fondo»: il soggetto cui e' affidata  la  gestione
del Fondo - Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A; 
    h) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, cosi' come  definite
dalla vigente normativa comunitaria; 
    i)  «Regolamento»:  il  decreto  del  Ministro  per  la  coesione
territoriale  e  il  Mezzogiorno,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, 9 novembre 2017, adottato in attuazione dell'art. 1, comma
15 del decreto-legge: 
    j) «regolamenti de minimis»: in relazione al settore di attivita'
in cui  opera  il  soggetto  beneficiario:  il  regolamento  (UE)  n.
1407/2013 della Commissione,  del  18  dicembre  2013,  e  successive
modifiche e integrazioni, relativo  all'applicazione  degli  articoli
107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli
aiuti  «de  minimis»;  il  regolamento   (UE)   n.   717/2014   della
Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
    k) «Sezione speciale»: la sezione del Fondo di  garanzia  per  le
piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma  100,  lettera  a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge; 
    l)  «Soggetto  gestore  della  misura»:   il   soggetto   gestore
dell'agevolazione di cui al decreto-legge  -  Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo  di  impresa  S.p.A.  -
Invitalia; 
    m)  «soggetti  beneficiari»:  le  PMI  costituite  ai  sensi  del
decreto-legge; 
    n) «soggetti finanziatori»: le banche aderenti  alla  Convenzione
di cui al comma 14, art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91; 
    o)  «soggetti  garanti»:  i  confidi  e  gli   intermediari   che
effettuano attivita' di rilascio di garanzie alle PMI sia a valere su
risorse proprie sia a valere su fondi  di  garanzia  per  i  soggetti
beneficiari gestiti per conto di soggetti terzi, pubblici o privati.