Art. 2 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto  dall'art.
1, comma 9, lettera b),  del  decreto-legge,  istituisce  la  Sezione
speciale del Fondo e disciplina i criteri e le modalita'  di  accesso
alla garanzia.