Art. 5 Modalita' di concessione della garanzia 1. La garanzia diretta della Sezione speciale sulle operazioni di cui all'art. 4 e' concessa su richiesta del soggetto finanziatore nella misura fissata dall'art. 7, comma 5 del regolamento. La garanzia diretta del Fondo copre l'80 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto finanziatore richiedente nei confronti del soggetto beneficiario. 2. La controgaranzia della Sezione speciale sulle operazioni di cui all'art. 4 e' concessa su richiesta del soggetto garante nella misura fissata dall'art. 7, comma 5 del regolamento a condizione che la garanzia rilasciata dal soggetto garante non superi la percentuale massima di copertura dell'80 percento. Entro la predetta misura, la controgaranzia copre fino all'80 percento della somma liquidata dal soggetto garante al soggetto finanziatore, ovvero la somma liquidata direttamente al soggetto finanziatore nel caso di mancato adempimento sia del soggetto beneficiario che del soggetto garante. 3. La garanzia diretta di cui al comma 1 e la controgaranzia di cui al comma 2 sono concesse, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, con le modalita' previste dalle disposizioni operative. 4. Le operazioni di cui all'art. 4 sono ammissibili all'intervento della Sezione speciale ai sensi dei regolamenti de minimis.