Art. 5 
 
               Modalita' di concessione della garanzia 
 
  1. La garanzia diretta della Sezione speciale sulle  operazioni  di
cui all'art. 4 e' concessa su  richiesta  del  soggetto  finanziatore
nella misura  fissata  dall'art.  7,  comma  5  del  regolamento.  La
garanzia diretta  del  Fondo  copre  l'80  per  cento  dell'ammontare
dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del
soggetto  finanziatore  richiedente  nei   confronti   del   soggetto
beneficiario. 
  2. La controgaranzia della Sezione speciale sulle operazioni di cui
all'art. 4 e' concessa su richiesta del soggetto garante nella misura
fissata dall'art. 7, comma 5 del  regolamento  a  condizione  che  la
garanzia rilasciata dal soggetto garante non  superi  la  percentuale
massima di copertura dell'80 percento. Entro la predetta  misura,  la
controgaranzia copre fino all'80 percento della somma  liquidata  dal
soggetto garante al soggetto finanziatore, ovvero la somma  liquidata
direttamente al soggetto finanziatore nel caso di mancato adempimento
sia del soggetto beneficiario che del soggetto garante. 
  3. La garanzia diretta di cui al comma 1 e la controgaranzia di cui
al comma 2 sono concesse, fatto salvo quanto  previsto  dall'art.  6,
con le modalita' previste dalle disposizioni operative. 
  4. Le operazioni di cui all'art. 4 sono ammissibili  all'intervento
della Sezione speciale ai sensi dei regolamenti de minimis.