Art. 6 Modalita' e criteri di selezione delle operazioni 1. Le operazioni di cui all'art. 4 sono ammesse alla garanzia della Sezione Speciale, a titolo gratuito e senza ulteriore valutazione del soggetto beneficiario da parte del Gestore del Fondo, sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Soggetto gestore della misura e comunicate al Gestore del Fondo con tempi e modalita' previsti dalle disposizioni operative di cui all'art. 8. 2. Alle operazioni di cui all'art. 4 e' riconosciuta priorita' nell'istruttoria e nella presentazione al Consiglio di gestione.