Art. 6 
 
          Modalita' e criteri di selezione delle operazioni 
 
  1. Le operazioni di cui all'art. 4 sono ammesse alla garanzia della
Sezione Speciale, a titolo gratuito e senza ulteriore valutazione del
soggetto beneficiario da parte del  Gestore  del  Fondo,  sulla  base
delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Soggetto gestore della
misura e comunicate al  Gestore  del  Fondo  con  tempi  e  modalita'
previsti dalle disposizioni operative di cui all'art. 8. 
  2. Alle operazioni di cui  all'art.  4  e'  riconosciuta  priorita'
nell'istruttoria e nella presentazione al Consiglio di gestione.