Art. 7 Gestione della Sezione speciale 1. Il Consiglio di gestione, ai fini della sana e prudente gestione delle risorse, puo' deliberare, su proposta del Gestore del Fondo, un incremento della ordinarie misure di accantonamento a valere sulla Sezione speciale, in ragione dei concreti profili di rischio delle operazioni ammesse alla garanzia e/o dell'andamento delle relative escussioni. 2. Al raggiungimento di un importo per accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio a fronte di garanzie concesse e di operazioni in sofferenza e per perdite liquidate pari all'intera dotazione finanziaria della Sezione speciale, il Gestore del Fondo interrompe l'operativita' della Sezione speciale fino al versamento di nuove risorse, ovvero allo svincolo di precedenti impegni a valere sulla Sezione speciale, secondo modalita' da definire nelle disposizioni operative di cui al successivo art. 8.