Art. 7 
 
                   Gestione della Sezione speciale 
 
  1. Il Consiglio di gestione, ai fini della sana e prudente gestione
delle risorse, puo' deliberare, su proposta del Gestore del Fondo, un
incremento della ordinarie misure di accantonamento  a  valere  sulla
Sezione speciale, in ragione dei concreti profili  di  rischio  delle
operazioni ammesse alla garanzia e/o  dell'andamento  delle  relative
escussioni. 
  2. Al raggiungimento di un importo per accantonamenti a  titolo  di
coefficiente di rischio a fronte di garanzie concesse e di operazioni
in sofferenza e  per  perdite  liquidate  pari  all'intera  dotazione
finanziaria della Sezione speciale, il Gestore del  Fondo  interrompe
l'operativita' della Sezione speciale fino  al  versamento  di  nuove
risorse, ovvero allo svincolo di precedenti impegni  a  valere  sulla
Sezione speciale, secondo modalita' da  definire  nelle  disposizioni
operative di cui al successivo art. 8.