Art. 8 Norme transitorie e finali 1. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica quanto previsto dal regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e dalle disposizioni operative. 2. Il Consiglio di gestione adegua le disposizioni operative in conformita' alle norme contenute nel presente decreto. Le disposizioni operative cosi' integrate sono pubblicate nei siti Internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) e del Ministero dello sviluppo economico (http://www.mise.gov.it) entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 3. Le norme di cui al presente decreto si applicano a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione delle disposizioni operative nel sito internet del Fondo. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 2017 Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1804