Art. 8 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica  quanto
previsto  dal  regolamento  31  maggio  1999,  n.  248  e  successive
modificazioni e integrazioni e dalle disposizioni operative. 
  2. Il Consiglio di gestione adegua  le  disposizioni  operative  in
conformita'  alle  norme   contenute   nel   presente   decreto.   Le
disposizioni operative  cosi'  integrate  sono  pubblicate  nei  siti
Internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it)  e  del  Ministero  dello
sviluppo economico (http://www.mise.gov.it) entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
  3. Le norme di cui al presente decreto si applicano a  partire  dal
giorno successivo  alla  data  di  pubblicazione  delle  disposizioni
operative nel sito internet del Fondo. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 15 dicembre 2017 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                      Padoan          
       Il Ministro 
dello sviluppo economico 
         Calenda 

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1-1804