Art. 3 
 
  1. Fino alle determinazioni finali dell'Agenzia, sono consentiti il
commercio e l'impiego dei  medicinali  allergeni  per  cui  e'  stata
depositata domanda di A.I.C. ai  sensi  degli  articoli  6  e  7  del
decreto ministeriale 13 dicembre 1991 integrata dalla  documentazione
indicata agli articoli 1 e 2 della presente determina. 
  2. Dalla mancata presentazione della documentazione entro i termini
e con le modalita' previste all'art. 2 della presente determinazione,
consegue il rigetto della  domanda  di  A.I.C.  e  la  decadenza  del
diritto  di  commercializzare  allergeni   ai   sensi   del   decreto
ministeriale 13 dicembre 1991, stante la impossibilita' per l'Agenzia
di procedere ad un'adeguata valutazione della domanda stessa.