Art. 3 1. Fino alle determinazioni finali dell'Agenzia, sono consentiti il commercio e l'impiego dei medicinali allergeni per cui e' stata depositata domanda di A.I.C. ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 13 dicembre 1991 integrata dalla documentazione indicata agli articoli 1 e 2 della presente determina. 2. Dalla mancata presentazione della documentazione entro i termini e con le modalita' previste all'art. 2 della presente determinazione, consegue il rigetto della domanda di A.I.C. e la decadenza del diritto di commercializzare allergeni ai sensi del decreto ministeriale 13 dicembre 1991, stante la impossibilita' per l'Agenzia di procedere ad un'adeguata valutazione della domanda stessa.