LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
              PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 
 
  Nell'odierna seduta del 21 settembre 2017: 
  Vista l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,  che
prevede la possibilita' per  il  Governo  di  promuovere,  in  questa
Conferenza, intese dirette a favorire il conseguimento  di  obiettivi
comuni tra Stato e Regioni; 
  Visto l'Accordo sancito in questa Conferenza il 22  novembre  2012,
(Rep. atti n. 227/CSR), concernente «Linee guida  per  l'utilizzo  da
parte delle Regioni e Province autonome delle risorse  vincolate  per
la realizzazione  degli  obiettivi  di  carattere  prioritario  e  di
rilievo nazionale per l'anno 2012»,  che  tra  le  linee  progettuali
individua la promozione di una Rete nazionale  dei  tumori  rari  con
l'indicazione di un gruppo tecnico di lavoro che a tal fine e'  stato
istituito presso il Ministero della salute con  decreto  14  febbraio
2013; 
  Vista l'Intesa sancita in questa Conferenza  il  10  febbraio  2011
(Rep. atti n. 21/CSR), concernente il «Documento tecnico di indirizzo
per ridurre il carico di malattia del cancro - Anni 2011-2013»; 
  Vista l'Intesa sancita in questa  Conferenza  il  30  ottobre  2014
(Rep.  atti  n.  144/CSR),  concernente  il  «Documento  tecnico   di
indirizzo per ridurre il burden del cancro - Anni 2014-2016», con  il
quale si prorogava al 31 dicembre 2016 la validita' del summenzionato
documento tecnico, nonche' si approvava il documento «Linee guida per
l'implementazione delle reti oncologiche» che identifica  un  set  di
obiettivi  specifici  e  criteri  di  realizzazione  delle  reti   da
applicare nei possibili diversi modelli di organizzazione regionale; 
  Considerato che il citato  documento,  per  ridurre  il  carico  di
malattia del cancro indicava la necessita' di organizzare in rete  la
cura dei tumori rari e le predette linee guida, di cui alla  medesima
intesa, identificavano la rarita' di  un  tumore  come  criterio  per
l'identificazione di  nodi  di  riferimento  dedicati,  nel  contempo
postulando, nel quadro generale delle reti oncologiche regionali, una
normazione specifica e quindi in definitiva la necessita' di una rete
specificatamente dedicata ai tumori rari; 
  Considerato che l'attuazione  di  quanto  previsto  nelle  predette
«Linee guida per l'implementazione delle reti oncologiche», e'  stato
ribadito negli Accordi  Stato-Regioni  sulle  linee  progettuali  per
l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate,  ai  sensi
dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
per la realizzazione degli obiettivi di carattere  prioritario  e  di
rilievo nazionale per gli anni 2014-2015-2016  (rispettivamente  Rep.
atti nn. 126/CSR del 30 luglio 2015, 234/CSR del 23 dicembre  2015  e
65/CSR del 14 aprile 2016); 
  Vista l'Intesa sancita in questa Conferenza  il  20  febbraio  2014
(Rep. atti n. 16/CSR), concernente le «Linee di  indirizzo  nazionali
sulla Telemedicina»; 
  Visto l'Accordo sancito in questa Conferenza il  16  ottobre  2014,
(Rep. atti n. 140/CSR), concernente il Piano nazionale malattie rare; 
  Vista la nota del 28 marzo 2017, con la quale  il  Ministero  della
salute ha trasmesso lo schema di intesa in  oggetto,  tempestivamente
diramato alle Regioni dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza
con richiesta di assenso tecnico; 
  Vista la nota del 17 luglio 2017, con  la  quale  il  Coordinamento
della commissione salute ha  inviato  le  osservazioni  al  testo  da
discutere in un incontro tecnico, fissato per  il  giorno  28  luglio
2017 dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, nel  corso  del
quale si e' pervenuti alla condivisione di un testo definitivo; 
  Vista la nota del 21 agosto 2017, con la quale il  Ministero  della
salute  ha  trasmesso  il  testo  definitivo   oggetto   di   intesa,
tempestivamente  diramato  alle  Regioni  con  richiesta  di  assenso
tecnico; 
  Vista la nota del 13 settembre 2017, con la quale il  Coordinamento
della Commissione salute, Regione Piemonte,  ha  trasmesso  l'assenso
tecnico al testo; 
  Considerato che, nel corso dell'odierna seduta,  le  Regioni  hanno
espresso  l'intesa  con  la  richiesta,   contenuta   nel   documento
consegnato, allegato sub B al presente atto, «di inserire, all'art. 2
del  testo,  nell'ambito  del  Coordinamento  funzionale  della  Rete
nazionale dei  tumori  rari,  un  rappresentante  delle  Regioni  del
settore della diagnostica»; 
  Acquisito, nel corso dell'odierna seduta,  l'assenso  del  Governo,
delle Regioni e delle Province autonome di  Trento  e  Bolzano  sulla
proposta di intesa in argomento; 
 
                          Sancisce intesa: 
 
tra il Governo, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nei seguenti termini: 
  Considerati: 
    la  necessita'  che  l'attuazione  delle  reti  oncologiche   sia
sottoposta a monitoraggio e che, a  tal  fine,  e'  stato  realizzato
dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali  (Agenas)  un
prototipo di «Osservatorio reti oncologiche: sistema di  monitoraggio
e  valutazione  delle  reti  oncologiche  regionali»,   mediante   un
finanziamento nell'ambito del programma del Centro nazionale  per  la
prevenzione e il controllo  delle  malattie  per  il  2014  -  Azioni
centrali per supportare la pianificazione in oncologia, di  cui  alla
citata intesa del 30 ottobre 2014; 
    l'opportunita'  di  istituire  presso  Agenas  un   Coordinamento
funzionale per la promozione e il monitoraggio della  Rete  nazionale
tumori rari, che abbia come  componenti  i  referenti  del  Ministero
della salute e delle Regioni nonche'  dei  professionisti  esperti  e
dell'associazionismo oncologico; 
    che in Italia: 
      uno su quattro casi di tumori diagnosticati e' un tumore raro; 
      nel periodo 2000-2008 sono stati diagnosticati  281.755  tumori
rari con una sopravvivenza a 5 anni in media del 55% inferiore al 68%
rilevato per i pazienti con tumori comuni; 
      si stima che circa 900.000 persone erano vive nel 2010 con  una
precedente diagnosi di un tumore raro (prevalenza); 
      la sopravvivenza per i tumori rari diminuisce piu' marcatamente
dopo il primo anno dalla diagnosi rispetto ai  tumori  comuni  e  che
questo dato e' consistente con l'idea che i trattamenti per i  tumori
rari sono meno efficaci di quelli per i tumori piu' comuni; 
    l'impatto sociale ed economico delle malattie oncologiche; 
  Ritenuto necessario: 
    per le istituzioni sanitarie e sociali migliorare la risposta del
Servizio  sanitario  nazionale  adottando  soluzioni  specifiche  che
favoriscano la formazione di competenze tecnico-professionali di alta
qualita', come evidenziato dalla  ricerca  scientifica,  mediante  la
concentrazione dei casi nonche' il facile  e  tempestivo  accesso  ad
esse dei pazienti con  tumori  rari,  anche  se  presenti  non  nelle
Regioni di residenza; 
    che la definizione di una Rete  nazionale  dei  tumori  rari,  da
considerarsi  come  patrimonio  nazionale,  integrata  con  le   reti
oncologiche  regionali,  puo'  facilitare   la   condivisione   delle
esperienze cliniche e garantire che l'expertise  richiesto  raggiunga
un elevato numero di pazienti; 
    l'opportunita'   di   un   periodo   transitorio   triennale   di
implementazione di una Rete nazionale dei tumori rari con  successiva
verifica delle eventuali criticita'; 
    la necessita' che il Centro per la prevenzione e controllo  delle
malattie continui a supportare il contrasto alle  patologie  tumorali
nell'ambito delle proprie azioni centrali. 
  Dato atto che per l'attuazione della presente intesa il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano  a
inserire apposita  linea  progettuale  nell'ambito  dell'accordo  che
sara' sancito da  questa  Conferenza  per  l'utilizzo  delle  risorse
vincolate, ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis,  della  legge  23
dicembre 1996, n.  662,  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  di
carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2017; 
 
                            Si conviene: 
 
                               Art. 1 
 
                   Rete nazionale dei tumori rari 
 
  1. E' istituita la Rete nazionale dei tumori  rari  secondo  quanto
definito nell'Allegato tecnico, All. sub A, che e'  parte  integrante
del presente atto.