Art. 2 Coordinamento funzionale della Rete nazionale di tumori rari 1. E' istituito presso Agenas il Coordinamento funzionale della Rete nazionale di tumori rari che ha finalita' di promozione, monitoraggio e valutazione nonche' di implementazione della piattaforma web di cui all'Allegato tecnico. 2. Il Coordinamento funzionale di cui al comma 1 e' istituito con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data in cui e' sancita la presente intesa ed e' composto da: a) due rappresentanti di Agenas; b) due rappresentanti del Ministero della salute; c) due rappresentanti delle Regioni; d) da tre esperti, uno per ciascuna delle tre «famiglie» di tumori rari: tumori solidi dell'adulto, oncoematologia e tumori pediatrici; e) due rappresentanti dell'associazionismo oncologico; f) un esperto in malattie rare, designato dalle regioni; g) un esperto in tele consultazione, designato dalle regioni. 3. All'istituzione e al funzionamento del Coordinamento funzionale di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Coordinamento funzionale di cui al comma 1 non e' corrisposto alcun emolumento o indennita'. 4. Le spese di missione dei componenti del Coordinamento funzionale di cui al comma 1, provenienti da fuori Roma, sono a carico dei medesimi o delle Amministrazioni o enti di appartenenza.