Art. 2 
 
            Coordinamento funzionale della Rete nazionale 
                           di tumori rari 
 
  1. E' istituito presso Agenas  il  Coordinamento  funzionale  della
Rete nazionale  di  tumori  rari  che  ha  finalita'  di  promozione,
monitoraggio  e  valutazione   nonche'   di   implementazione   della
piattaforma web di cui all'Allegato tecnico. 
  2. Il Coordinamento funzionale di cui al comma 1 e'  istituito  con
decreto del Ministro della salute da emanare  entro  sessanta  giorni
dalla data in cui e' sancita la presente intesa ed e' composto da: 
  a) due rappresentanti di Agenas; 
  b) due rappresentanti del Ministero della salute; 
  c) due rappresentanti delle Regioni; 
  d) da tre esperti, uno per ciascuna delle tre «famiglie» di  tumori
rari: tumori solidi dell'adulto, oncoematologia e tumori pediatrici; 
  e) due rappresentanti dell'associazionismo oncologico; 
  f) un esperto in malattie rare, designato dalle regioni; 
  g) un esperto in tele consultazione, designato dalle regioni. 
  3. All'istituzione e al funzionamento del Coordinamento  funzionale
di cui al comma  1  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Ai componenti del Coordinamento funzionale di cui al  comma
1 non e' corrisposto alcun emolumento o indennita'. 
  4. Le spese di missione dei componenti del Coordinamento funzionale
di cui al comma 1, provenienti da  fuori  Roma,  sono  a  carico  dei
medesimi o delle Amministrazioni o enti di appartenenza.