IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 196,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 50 del 2016, di seguito «Codice», il quale dispone che
per le infrastrutture di grande rilevanza o complessita' il  soggetto
aggiudicatore  puo'  autorizzare  le  commissioni  di   collaudo   ad
avvalersi di servizi di supporto e di indagine da parte  di  soggetti
specializzati nel settore i cui oneri sono posti a carico dei fondi a
disposizione del soggetto aggiudicatore, con modalita'  e  limiti  di
spesa stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Acquisito il concerto da parte del Ministro dell'economia  e  delle
finanze con nota prot. 4500 del 25 settembre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modalita' e limiti di spesa per l'affidamento di servizi di  supporto
  e di indagine di cui all'art. 196, comma 2, del Codice 
 
  1. Il soggetto aggiudicatore di infrastrutture di grande  rilevanza
o complessita' affidate con la formula del contraente generale, sulla
base di motivata richiesta della  commissione  di  collaudo  e  prima
dell'emissione del  certificato  di  collaudo,  puo'  autorizzare  la
stessa ad avvalersi di soggetti specializzati per lo  svolgimento  di
servizi di supporto e di  indagine  finalizzati  alle  operazioni  di
collaudo di cui trattasi. 
  2. I servizi di cui  al  comma  1  vengono  affidati  dal  soggetto
aggiudicatore  a  soggetti  specializzati  nel  settore   d'interesse
mediante le procedure di gara previste dal codice. 
  3. I costi dei suddetti servizi sono inseriti nel quadro  economico
pertinente alla realizzazione delle infrastrutture in  questione  con
distinta evidenziazione, nel limite  delle  somme  disponibili  nella
voce spese generali e imprevisti, in aggiunta ai costi gia'  presenti
nel medesimo quadro economico concernenti le spese  per  accertamenti
di laboratorio, per  verifiche  tecniche  e  per  eventuali  collaudi
specialistici gia' previsti in contratto. 
  4. La spesa complessiva per i servizi di supporto e di indagine  di
cui al comma 1 non puo' superare il 10 per cento del  compenso  lordo
spettante complessivamente alla commissione di collaudo.