IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                  I MINISTRI DELLA GIUSTIZIA, DELLE 
                   INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
                      E PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto il decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  Visto in  particolare,  l'art.  20,  comma  5  quater,  del  citato
decreto-legge n. 69 del 2013, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 98 del 2013, ai sensi del quale  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  i  Ministri  della  giustizia,  delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze  e  per
la semplificazione e la pubblica amministrazione  sono  disciplinate,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  le  procedure
per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del
codice della strada, tramite posta elettronica certificata; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
n. 68,  e  successive  modificazioni,  recante  disposizioni  per  la
notificazione degli atti amministrativi mediante PEC; 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992 n.  285,  e  successive
modificazioni, concernente il Nuovo codice della strada; 
  Considerato che le procedure per la notificazione  dei  verbali  di
accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite  posta
elettronica certificata, devono  essere  realizzate  dagli  Uffici  o
Comandi degli organi di polizia stradale dai cui dipendono gli agenti
che hanno accertato illeciti in materia di circolazione stradale  nei
confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della  posta  medesima,
escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi
ultimi; 
  Ritenuto  di  dover   disciplinare   le   predette   procedure   di
notificazione in modo che, pur nella peculiarita' dell'oggetto che le
caratterizza, siano in linea con le disposizioni generali del decreto
legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e  del  decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; 
  Ritenuto di dover determinare il contenuto minimo del messaggio  di
PEC e dei relativi allegati in modo che sia  garantita  l'uniformita'
degli atti che sono inviati  ai  soggetti  responsabili  di  illeciti
stradali; 
  Ritenuto di dover determinare, in conformita'  a  quanto  stabilito
dal decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  68  del  2005,  il
momento e la  documentazione  occorrente  per  considerare  gli  atti
inviati mediante PEC come notificati e conoscibili ai  destinatari  e
di dover considerare la ricevuta completa di consegna  del  messaggio
PEC come documento idoneo a certificare l'avvenuta notifica dell'atto
stesso; 
  Ritenuto  di  dover  disciplinare,  altresi',   le   procedure   di
notificazione  nel  caso  in  cui  non  sia  concretamente  possibile
effettuarle attraverso la PEC, prevedendo che siano attivate, entro i
termini previsti per la notificazione di cui all'art. 201 del decreto
legislativo n. 285/1992, le procedure ordinarie di notificazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Definizioni, abbreviazioni e sigle 
 
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
decreto si intende per: 
    a) «CAD»: Codice dell'amministrazione digitale di cui al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni; 
    b) «copia per  immagine  su  supporto  informatico  di  documento
analogico»:  il  documento  informatico  avente  contenuto  e   forma
identici a quelli del documento analogico da cui e'  tratto,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera i-ter), del CAD; 
    c) «copia informatica di  documento  informatico»:  il  documento
informatico avente contenuto identico a quello del documento  da  cui
e' tratto su supporto informatico  con  diversa  sequenza  di  valori
binari, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD; 
    d) «duplicato informatico»:  il  documento  informatico  ottenuto
mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi
diversi, della medesima  sequenza  di  valori  binari  del  documento
originale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quinquies), del CAD; 
    e) «documento informatico»: la  rappresentazione  informatica  di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti di cui all'art. 1,  comma
1, lettera p), del CAD; 
    f) «documento analogico»: la rappresentazione non informatica  di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'art. 1  comma
1, lettera p-bis), del CAD; 
    g)  «firma  digitale»:  firma  elettronica  qualificata  di   cui
all'art. 1, comma 1, lettera s), del CAD; 
    h) «PEC»: posta  elettronica  certificata  di  cui  al  combinato
disposto degli articoli 6 e 48 del CAD; 
    i)  «INI-PEC»:  Indice  nazionale  degli   indirizzi   di   Posta
elettronica certificata, istituito dall'art. 6 bis, comma 1, del CAD; 
    l) «elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche»:  gli
elenchi di cui all'art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
e ogni altro registro contenente i domicili digitali validi  ai  fini
delle comunicazioni aventi valore legale; 
    m) «codice della strada»: il decreto legislativo 30  aprile  1992
n. 285, e successive modificazioni.