Art. 6 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazione
interessate   provvedono   all'attuazione   del   medesimo    decreto
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente.