Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016: 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario
del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle
amministrazioni   statali,   nonche'   con   l'Autorita'    nazionale
anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016,
modificato ed integrato dal decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017,  e,  in
particolare: 
    l'art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il  Commissario
straordinario del Governo svolge le funzioni di  coordinamento  degli
interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche  di  cui
al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge; 
    l'art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme  dell'ordinamento  europeo.  Le  ordinanze  sono  emanate
previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate  nell'ambito
della cabina di coordinamento di cui all'art.  1,  comma  5,  e  sono
comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri; 
    l'art. 3, comma  1,  il  quale  prevede,  fra  l'altro:  «Per  la
gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente agli
enti locali  interessati,  un  ufficio  comune,  denominato  «Ufficio
speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di  seguito  «Ufficio
speciale  per  la  ricostruzione».  Il   Commissario   straordinario,
d'intesa con i comitati istituzionali di cui  all'art.  1,  comma  6,
predispone uno schema tipo di convenzione.  Le  Regioni  disciplinano
l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena
efficacia  e  operativita',  nonche'  la  dotazione   del   personale
destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle
stesse o di altre Regioni, Province e comuni interessati,  ovvero  da
parte di altre pubbliche amministrazioni.»; 
    l'art. 3, comma 2, il quale prevede che, ai fini di cui al  comma
1, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2,  possono
essere assegnate agli  uffici  speciali  per  la  ricostruzione,  nel
limite  delle  risorse   disponibili,   unita'   di   personale   con
professionalita' tecnico-specialistiche di cui all'art. 50, comma 3; 
    l'art. 14, comma 1, il quale prevede: «Con provvedimenti adottati
ai sensi dell'art. 2, comma 2, e' disciplinato il finanziamento,  nei
limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la  ricostruzione,  la
riparazione  e  il  ripristino  degli  edifici  pubblici,   per   gli
interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici,
nonche' per gli  interventi  sui  beni  del  patrimonio  artistico  e
culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di
cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  che  devono
prevedere  anche  opere  di  miglioramento  sismico  finalizzate   ad
accrescere in maniera sostanziale la capacita'  di  resistenza  delle
strutture, nei comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di
contributi a favore: a) degli immobili adibiti ad  uso  scolastico  o
educativo per  la  prima  infanzia,  pubblici  o  paritari,  e  delle
strutture edilizie universitarie, nonche' degli  edifici  municipali,
delle  caserme  in  uso  all'amministrazione  della  difesa  e  degli
immobili demaniali o di proprieta' di enti  ecclesiastici  civilmente
riconosciuti, formalmente dichiarati di  interesse  storico-artistico
ai sensi del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al
decreto  legislativo  22  gennaio   2004,   n.   42,   e   successive
modificazioni;  a-bis)  degli  immobili   di   proprieta'   pubblica,
ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31  dicembre  2018,
per essere destinati  alla  soddisfazione  delle  esigenze  abitative
delle popolazioni dei  territori  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi dal 24 agosto 2016; b) delle opere di difesa del suolo e
delle infrastrutture e degli impianti pubblici  di  bonifica  per  la
difesa idraulica e per l'irrigazione; c) degli edifici privati ad uso
pubblico,  ivi  compresi  strutture  sanitarie   e   socio-sanitarie,
archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati
agli immobili  di  cui  alla  lettera  a);  d)  degli  interventi  di
riparazione e ripristino strutturale degli  edifici  privati  inclusi
nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private,  al  fine
di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali»; 
    l'art. 14, comma 2, lettera a), secondo  cui,  al  fine  di  dare
attuazione alla programmazione degli interventi di cui  al  comma  1,
con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede
a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo
degli interventi sulle urbanizzazioni dei  centri  o  nuclei  oggetto
degli strumenti urbanistici  attuativi,  articolato  per  le  quattro
Regioni  interessate,  che  quantifica  il  danno  e  ne  prevede  il
finanziamento in base alla risorse disponibili; 
    l'art. 14, comma 2, lettera a-bis) secondo cui, al fine  di  dare
attuazione alla programmazione degli interventi di cui  al  comma  1,
con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede
a  predisporre  ed  approvare  piani  finalizzati  ad  assicurare  il
ripristino,  per  il  regolare   svolgimento   dell'anno   scolastico
2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero  per  lo
svolgimento  della  normale   attivita'   scolastica,   educativa   o
didattica, in ogni caso senza incremento della  spesa  di  personale,
nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, nonche' comma 2, limitatamente
a  quelli  nei  quali  risultano  edifici  scolastici   distrutti   o
danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono comunicati  al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    l'art. 14, comma 3-bis,  in  forza  del  quale:  «Gli  interventi
funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis)
del  comma  2  costituiscono  presupposto  per  l'applicazione  della
procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per  gli  appalti  pubblici  di
lavori, di servizi e  di  forniture  da  aggiudicarsi  da  parte  del
Commissario  straordinario  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50. Nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza  e
rotazione,  l'invito,  contenente  l'indicazione   dei   criteri   di
aggiudicazione dell'appalto, e'  rivolto,  sulla  base  del  progetto
definitivo,   ad   almeno   cinque   operatori   economici   iscritti
nell'Anagrafe antimafia degli esecutori  prevista  dall'art.  30  del
presente decreto. In mancanza di un numero sufficiente  di  operatori
economici iscritti nella predetta  Anagrafe,  l'invito  previsto  dal
terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti
in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali  del
Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52  e  seguenti,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione
nell'Anagrafe antimafia di cui al citato art.  30.  Si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 30, comma 6. I lavori  vengono  affidati
sulla  base  della  valutazione  delle  offerte  effettuata  da   una
commissione giudicatrice costituita secondo  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50.». 
    l'art. 18, commi 2, secondo cui la centrale unica di  committenza
e'  individuata  nell'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A; 
    l'art. 18, comma 3, secondo cui i  rapporti  tra  il  Commissario
straordinario e la centrale unica di committenza individuata al comma
2 sono regolati da apposita convenzione; 
    l'art. 32, comma 1, in forza del quale: «Per  gli  interventi  di
cui all'art. 14, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114»; 
    l'art. 32, comma 2, in forza  del  quale:  «Le  modalita'  e  gli
interventi  oggetto  delle  verifiche  di  cui  al   comma   1   sono
disciplinati con accordo tra il Presidente  dell'Autorita'  nazionale
anticorruzione, il Commissario straordinario e la centrale  unica  di
committenza di cui all'art. 18»; 
    l'art. 32, comma 3, in forza del quale:  «Per  le  finalita'  del
presente articolo, l'Unita' operativa speciale  di  cui  all'articolo
30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 opera fino  alla
completa esecuzione dei contratti pubblici relativi  agli  interventi
previsti nell'accordo di cui al comma  2  e  comunque  non  oltre  il
termine previsto all'art. 1, comma 4»; 
    l'art. 50, comma 2,  in  forza  del  quale:  «Ferma  restando  la
dotazione di personale gia' prevista  dall'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  9  settembre  2016,  la  struttura  puo'
avvalersi   di   ulteriori   risorse   fino   ad   un   massimo    di
duecentoventicinque unita' di personale, destinate a  operare  presso
gli uffici speciali  per  la  ricostruzione  di  cui  all'art.  3,  a
supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale
centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il  territorio,
sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2»; 
    l'art.  50,  comma  3,  lettera  b),  in  forza  del   quale   le
duecentoventicinque unita' di  personale  di  cui  al  comma  2  sono
individuate, oltre che sulla base di quanto disposto dalle lettere a)
e c), sulla base di  apposite  convenzioni  stipulate  con  l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A., o societa' da questa interamente controllata,  previa  intesa
con i rispettivi organi di amministrazione; 
    l'art. 50, comma 8,  in  forza  del  quale:  «all'attuazione  del
presente articolo si provvede, ai sensi dell'art. 52, nei  limiti  di
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si
fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilita'  speciale  di
cui all'art. 4, comma 3, entro il limite massimo di  3,5  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»; 
  Vista l'ordinanza n. 2 del 10 novembre 2016, recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione  con  Fintecna  S.p.a.  e  con  l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia per l'individuazione del personale da adibire alle
attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico    e    di    tipo
amministrativo - contabile finalizzate  a  fronteggiare  le  esigenze
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Vista l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante  «Approvazione
del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno
scolastico 2017-2018», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19  del
24 gennaio 2017; 
  Vista l'ordinanza n. 18  del  3  aprile  2017,  recante  "Modifiche
all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante:  «Approvazione  del
programma straordinario per la riapertura  delle  scuole  per  l'anno
scolastico 2017-2018»", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del
12 aprile 2017; 
  Vista l'ordinanza n. 28  del  9  giugno  2017,  recante  «Modifiche
all'ordinanza n. 19  del  7  aprile  2017,  recante  «Misure  per  il
ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione  di  immobili
ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi
sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016»,  misure  di
attuazione dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 189  del  2016,
modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2017 e determinazione
degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n.
1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017; 
  Vista la Convenzione sottoscritta in data 6 dicembre  2016  tra  il
Commissario straordinario  del  Governo  e  l'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo  d'impresa  S.p.A.,  in
persona    dell'Amministratore    delegato    pro    tempore,     per
l'individuazione  del  personale  da  adibire  allo  svolgimento   di
attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico    e    di    tipo
amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle
popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Considerato che l'evolversi delle attivita' commissariali  ai  fini
degli interventi per la riparazione, la  ricostruzione,  l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica nei territori  delle  Regioni
colpite dagli eventi sismici anzidetti ha evidenziato  la  necessita'
di incrementare le attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e  di
tipo amministrativo-contabile gia' oggetto della Convenzione; 
  Considerata l'esigenza di provvedere  ad  una  rimodulazione  delle
figure professionali definite in Convenzione, sostituendo una risorsa
pubblico ministero con 3 risorse Senior Professional in quanto munite
di un ulteriore livello e profilo rendicontativo piu' confacente alla
tipologia di attivita' svolta  per  la  struttura  commissariale  dal
personale di Invitalia assegnato alla struttura stessa; 
  Considerata l'esigenza di assicurare la presenza del  personale  di
Invitalia nei territori interessati dalla ricostruzione, valorizzando
le spese di missione e trasferta nell'ambito della  categoria  «Altre
voci di costo "di cui alla lettera b) dell'art. 2 della  proposta  di
Addendum; 
  Considerata l'esigenza rappresentata da  Invitalia  di  adeguamento
della tariffa riferita al «personale di livello  operativo  (JP)»  in
ragione dei maggiori costi derivanti dall'applicazione del nuovo CCNL
applicabile al personale di Invitalia, in corso di rinnovo; 
  Considerato  che  i   costi   applicati   da   Invitalia   appaiono
economicamente congrui, avuto riguardo all'oggetto e al valore  della
prestazione, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50; 
  Considerata, altresi', l'esigenza rappresentata  da  Invitalia  con
nota  PEC  del  14  luglio  2017,  di  modifica  dell'art.  7   della
Convenzione,  volta  a  introdurre  una  rendicontazione  semestrale,
anziche'  annuale,  dei  costi  sostenuti  «non  solo  al   fine   di
intervenire tempestivamente laddove si rilevassero andamenti anomali,
in particolare su talune tipologie di spese, ma anche per  consentire
alla committenza un monitoraggio puntuale sia delle attivita' che dei
costi ad esse riferiti»; 
  Considerata,  infine,  l'esigenza  di  rimodulare  l'art.  9  della
vigente Convenzione alla luce del nuovo quadro normativo  di  cui  in
premessa; 
  Vista   l'intesa   espressa   dai   Presidenti   delle    regioni -
vicecommissari nelle riunioni delle cabine di coordinamento del 13  e
del 27 luglio 2017 nonche' del 16 novembre 2017; 
  Vista  la  proposta  di  Addendum,  il   cui   schema,   unitamente
all'Allegato A-BIS - «Nuovo Quadro Economico» e all'Allegato  B-BIS -
«Nuovo Disciplinare di rendicontazione, viene accluso  alla  presente
convenzione per farne parte integrante e sostanziale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre
2017 con cui l'On. Paola De Micheli  e'  stata  nominata  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del  decreto-legge  n.  17  ottobre
2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000,  n.  340  e
s.m.i., in base ai  quali  i  provvedimenti  commissariali  divengono
efficaci  decorso  il  termine  di  30  giorni  per  l'esercizio  del
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione dello schema di Addendum alla convenzione del 6 dicembre
  2016 tra il Commissario straordinario del  Governo  ai  fini  della
  ricostruzione nei territori dei comuni delle  regioni  di  Abruzzo,
  Lazio, Marche ed Umbria  interessati  dall'evento  sismico  del  24
  agosto 2016 ed Invitalia  per  l'individuazione  del  personale  da
  adibire    allo    svolgimento    di    attivita'    di    supporto
  tecnico-ingegneristico   e   di    tipo    amministrativo-contabile
  finalizzate a fronteggiare le esigenze  delle  popolazioni  colpite
  dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle regioni
  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria 
 
  1. E' approvato lo  schema  di  Addendum  alla  Convenzione  del  6
dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del  Governo  ai  fini
della  ricostruzione  nei  territori  dei  comuni  delle  regioni  di
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi  a  far  data  dal  24  agosto  2016  ed  Invitalia  per
l'individuazione  del  personale  da  adibire  allo  svolgimento   di
attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico    e    di    tipo
amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle
popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  nei
territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e i relativi
allegati «A-BIS» e «B-BIS». 
  2. Gli atti di cui al precedente comma sono allegati alla  presente
ordinanza, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale. 
  3. L'Addendum sara' sottoscritto  digitalmente  dalle  parti  entro
sette giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo  1°  dicembre  2009,  n.  177
recante «Riorganizzazione  del  Centro  nazionale  per  l'informatica
nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24 della  legge  18
giugno 2009, n. 69», dal regolamento (UE) n. 910/2014 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, e dalla determinazione commissariale DigitPA
n. 69/2010. 
  4. L'Addendum sara' efficace e produttivo di effetti secondo quanto
previsto dal combinato disposto degli articoli 33  del  decreto-legge
n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e  la
sua durata non potra' superare la data del 31 dicembre 2018.