Art. 2 Disposizione finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse di cui all'art. 50, comma 8, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i. e nei limiti dello stanziamento gia' previsto nell'ordinanza commissariale n. 2 del 10 novembre 2016.