Art. 2 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si
provvede  con  le  risorse  di  cui  all'art.  50,   comma   8,   del
decreto-legge  n.  189  del  2016  e  s.m.i.  e  nei   limiti   dello
stanziamento gia' previsto nell'ordinanza commissariale n. 2  del  10
novembre 2016.