IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  il  quale
prevede  che  il  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione  economica  stipula,  nel   rispetto   della   vigente
normativa in materia di scelta del  contraente,  convenzioni  con  le
quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza
della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di  beni  e
servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato,  anche  con  il
ricorso alla locazione finanziaria e che le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alle convenzioni stipulate ovvero ne  utilizzano  i
parametri di prezzo-qualita', come limiti massimi, per l'acquisto  di
beni e servizi comparabili oggetto delle stesse; 
  Visto il decreto ministeriale  del  24  febbraio  2000,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 marzo 2000,
n. 58, con il quale il Ministero del tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica attribuisce alla Consip S.p.A. l'incarico di
stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi  per  conto
delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della  legge  23
dicembre 1999, n. 488; 
  Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  il
quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla Consip S.p.A.  per  conto
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni  di
cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  come
sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto  ministeriale  del  2  maggio  2001,  con  cui  il
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
ha affidato alla Consip S.p.A. le  iniziative  ed  attivita'  di  cui
all'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed ha  previsto,  in
tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione  tra  la  predetta
societa' e lo stesso Ministero per  regolare  i  rapporti  reciproci,
fermo restando quanto gia' previsto dal citato  decreto  ministeriale
del 24 febbraio 2000; 
  Visto l'art. 4, comma 3-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  il
quale  prevede  lo  svolgimento  da  parte  di  Consip  S.p.A.  delle
attivita' di realizzazione del Programma di  razionalizzazione  degli
acquisti; 
  Visto l'art. 14, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67  recante  «Regolamento
di organizzazione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  a
norma  degli  articoli  2,  comma   10-ter,   e   23-quinquies,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135»,  il  quale  attribuisce  al
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze la  gestione  del
Programma di razionalizzazione degli acquisti; 
  Visto il comma 507 dell'art. 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», il quale prevede
che il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con  proprio
decreto, sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione, tenendo  conto
degli aspetti maggiormente incidenti  sul  prezzo  della  prestazione
nonche' degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento  della
domanda pubblica, le  caratteristiche  essenziali  delle  prestazioni
principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da  Consip
S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488;
conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al  periodo
precedente, sono pubblicati  nel  sito  istituzionale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete  i
valori delle caratteristiche essenziali  e  i  relativi  prezzi,  che
costituiscono i parametri di  prezzo-qualita'  di  cui  all'art.  26,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
  Visto il comma 510 dell'art. 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche  obbligate  ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art.  26  della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate  da  Consip  S.p.A.  ovvero
dalle  centrali  di  committenza  regionali,  possono  procedere   ad
acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione
specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo  e
trasmessa al competente ufficio della Corte  dei  conti,  qualora  il
bene  o  il  servizio  oggetto  di  convenzione  non  sia  idoneo  al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno  dell'amministrazione  per
mancanza di caratteristiche essenziali; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21
giugno 2016 recante  «Definizione  delle  caratteristiche  essenziali
delle prestazioni principali costituenti  oggetto  delle  convenzioni
stipulate da Consip S.p.a.» di attuazione del  comma  del  comma  507
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che  ha  individuato
le  caratteristiche  essenziali  delle  prestazioni  principali   che
saranno oggetto delle convenzioni programmate per il 2016; 
  Considerato che, ai fini dell'individuazione delle  caratteristiche
essenziali delle prestazioni principali  che  saranno  oggetto  delle
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi  dell'art.  26  della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze ha effettuato le necessarie analisi individuando gli  aspetti
maggiormente incidenti  sul  prezzo  della  prestazione  nonche'  gli
aspetti  qualificanti  ai  fini  del  soddisfacimento  della  domanda
pubblica; 
  Considerato che, con nota del 22 giugno 2017, prot. n.  16092/2017,
Consip S.p.A., ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art 1,
comma 507 della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  ha  trasmesso  al
Ministero dell'economia e  delle  finanze  un'analisi  relativa  alle
caratteristiche  essenziali  delle   prestazioni   principali   delle
convenzioni che  sono  riferimento  di  benchmark  gia'  dal  decreto
ministeriale 21 giugno 2016 e che si  prevede  vengano  stipulate  da
Consip S.p.A.; 
  Sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione; 
  Considerato  che  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
conseguentemente  all'attivazione  delle  convenzioni  stipulate   da
Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.
488,  procedera'  alla  pubblicazione,  nel  sito  istituzionale  del
Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli  acquisti
in rete, dei valori delle caratteristiche  essenziali  e  i  relativi
prezzi, che costituiscono  i  parametri  di  prezzo-qualita'  di  cui
all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Caratteristiche essenziali delle prestazioni principali 
 
  1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto  dall'art.  1,  comma
507  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  le  caratteristiche
essenziali delle prestazioni principali oggetto delle convenzioni  di
cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  sono  definite
nell'Allegato  1  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto. 
  2. Resta ferma  la  definizione  delle  caratteristiche  essenziali
delle  prestazioni  principali  di  cui  al  decreto  del   Ministero
dell'economia e delle  finanze  del  21  giugno  2016  relative  alle
specifiche convenzioni cosi' come riportate nell'Allegato 2. 
  3. Con successivo decreto saranno  individuate  le  caratteristiche
essenziali  delle  prestazioni  principali  relative   ad   eventuali
ulteriori convenzioni.