IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi»; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visto l'art. 3-bis della legge 7 agosto 2012, n. 131, che dispone che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attivita' di spegnimento con la flotta aerea antincendio di cui al comma 2-bis dell'art. 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353; Visto l'art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 «Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e successive modificazioni; Visti i provvedimenti del capo del Corpo forestale dello Stato, nn. 0081268, 0081270, 0081271, 0081272, 0081273 in data 31 ottobre 2016, adottati ai sensi dell'art. 12, comma 2, del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di individuazione del contingente del personale del predetto Corpo assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 21 luglio 2017, adottato ai sensi dell'art. 13, comma 1, del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di trasferimento delle risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2013, n. 40, concernente il regolamento recante la disciplina del trasferimento della flotta aerea antincendio della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a norma dell'art. 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353; Visti gli articoli 744 e 748 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che disciplinano, rispettivamente, gli aeromobili di Stato e le relative norme applicabili; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012, concernente la disciplina normativa della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 concernente «Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non e' assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2014, n. 192; Visto l'accordo quadro del 16 aprile 2008 tra il Ministero dell'interno e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Sentite le organizzazioni sindacali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Rilevato che le competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi sono state attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riferimento al concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei, al coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB), e la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali; Atteso che, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, occorre disciplinare l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali, nonche' l'attivita' di coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei Centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite le direzioni regionali; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e in relazione al trasferimento dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi e delle relative risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie, disciplina: a) l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale, del servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali, competenti, altresi', alla gestione dei rapporti con la componente volontaria antincendio boschivo; b) l'attivita' di coordinamento dei nuclei operativi speciali e dei centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale, tramite le direzioni regionali; c) l'attivazione del servizio antincendio boschivo in relazione alle risorse effettivamente trasferite dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale. 2. Il presente decreto disciplina, altresi', la riorganizzazione del servizio aereo del Corpo nazionale in relazione al trasferimento delle competenze e delle risorse di cui al comma 1, nonche' per dare attuazione a quanto disposto dall'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.