Art. 10 Norme finali 1. Il Corpo nazionale subentra al Corpo forestale dello Stato negli accordi e nelle convenzioni con le regioni per i settori di competenza, nei limiti delle risorse disponibili e previo consenso formale delle parti, che possono anche ridefinire i termini degli stessi accordi e convenzioni. 2. Il Corpo nazionale subentra al Corpo forestale dello Stato nella partecipazione agli organismi internazionali in tema di lotta agli incendi boschivi. 3. In prima applicazione, nelle direzioni regionali Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia e Toscana, all'ufficio servizio AIB e' assegnato un dirigente AIB. 4. Con decreti del Ministro dell'interno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono definiti i nuovi incarichi di funzione e le relative declaratorie per gli uffici dirigenziali di cui agli articoli 3, 4 e 8, e si provvede, altresi', alla graduazione dei medesimi incarichi di funzione, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 5. I successivi aggiornamenti delle disposizioni organizzative delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale adottate dal presente decreto sono disposte ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Dipartimento provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 gennaio 2018 Il Ministro dell'interno Minniti Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan