Art. 4 Uffici regionali del servizio AIB 1. L'organizzazione territoriale del servizio AIB e' articolata a livello regionale. Il direttore di ogni direzione regionale e' responsabile delle relative attivita' di coordinamento e individua, nell'ambito della propria direzione, le unita', anche di livello non dirigenziale, preposte alle attivita' di pianificazione e coordinamento operativo. A tal fine in ogni direzione regionale e' istituito l'ufficio servizio AIB. All'ufficio servizio AIB e' assegnato, di norma, il dirigente referente per il soccorso pubblico e le colonne mobili regionali. 2. In ciascuna regione, con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore regionale, sono individuate le sedi territoriali del Corpo nazionale nelle quali e' articolato a livello provinciale il servizio AIB. In prima applicazione, tale individuazione e', altresi', effettuata anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. 3. L'assetto organizzativo del servizio AIB puo' essere, altresi', rimodulato anche in considerazione di eventuali accordi o convenzioni con le regioni. 4. I direttori regionali operano in attuazione delle direttive e degli indirizzi di cui all'art. 2, comma 5, nei limiti delle risorse disponibili e nell'ambito degli accordi di programma e delle convenzioni con le regioni.