Art. 4 
 
                  Uffici regionali del servizio AIB 
 
  1. L'organizzazione territoriale del servizio AIB e'  articolata  a
livello regionale.  Il  direttore  di  ogni  direzione  regionale  e'
responsabile delle relative attivita' di coordinamento  e  individua,
nell'ambito della propria direzione, le unita', anche di livello  non
dirigenziale,   preposte   alle   attivita'   di   pianificazione   e
coordinamento operativo. A tal fine in ogni  direzione  regionale  e'
istituito  l'ufficio  servizio  AIB.  All'ufficio  servizio  AIB   e'
assegnato, di norma, il dirigente referente per il soccorso  pubblico
e le colonne mobili regionali. 
  2. In ciascuna  regione,  con  provvedimento  del  capo  del  Corpo
nazionale, su proposta del direttore regionale, sono  individuate  le
sedi territoriali del Corpo nazionale nelle  quali  e'  articolato  a
livello provinciale il servizio  AIB.  In  prima  applicazione,  tale
individuazione e', altresi', effettuata anche tenuto conto di  quanto
previsto dall'art. 15, comma 4, del  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 177. 
  3. L'assetto organizzativo del servizio AIB puo' essere,  altresi',
rimodulato anche in considerazione di eventuali accordi o convenzioni
con le regioni. 
  4. I direttori regionali operano in attuazione  delle  direttive  e
degli indirizzi di cui all'art. 2, comma 5, nei limiti delle  risorse
disponibili  e  nell'ambito  degli  accordi  di  programma  e   delle
convenzioni con le regioni.