Art. 5 Compiti dell'ufficio servizio AIB 1. L'ufficio servizio AIB, in relazione a quanto previsto dall'art. 4 e sulla base delle risorse disponibili: a) assicura la partecipazione alle strutture di coordinamento regionali; b) pianifica ed organizza, in concorso con la regione, le attivita' di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento degli stessi con mezzi aerei e terrestri e coordina l'impiego operativo dei gruppi di volontariato antincendio nell'ambito di quanto previsto dagli accordi con le regioni; c) collabora con le regioni per le attivita' previste dalle legge 21 novembre 2000, n. 353, ivi comprese le attivita' di cui all'art. 8 della medesima legge; d) attua, nel rispetto della regolamentazione e della pianificazione previste dalla direzione centrale per la formazione, la formazione e l'addestramento del personale del Corpo nazionale nel settore AIB, nonche' la formazione e l'addestramento del volontariato AIB o di altri soggetti inseriti nei sistemi AIB regionali, nell'ambito di quanto previsto dagli accordi con le regioni; e) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati sugli incendi boschivi. 2. Le attivita' dei Centri operativi antincendio boschivo (COAB) sono integrate, nei limiti delle risorse disponibili, nelle sale operative delle direzioni regionali, potenziate ove necessario; tali attivita' possono anche essere svolte nell'ambito delle Sale operative unificate permanenti (SOUP) delle regioni se previsto dagli accordi. 3. Le attivita' dei Nuclei operativi speciali (NOS) sono integrate, nei limiti delle risorse disponibili, nell'organizzazione territoriale del Corpo nazionale e dipendono, per le attivita' operative e tecnico amministrative di supporto, dai comandi territorialmente competenti. 4. Presso la sede del Centro operativo aereo unificato (COAU) del Dipartimento di protezione civile, il personale trasferito dal Corpo forestale dello Stato integra il personale del Corpo nazionale presente presso tale struttura ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. 5. Le sezioni staccate del Centro operativo aereo del Corpo forestale dello Stato trasferite al Corpo nazionale costituiscono nuovi reparti volo del medesimo Corpo nazionale, con esclusione della sezione staccata di Roma-Ciampino che confluisce nel centro aviazione. Le attivita' dei nuovi reparti volo sono integrate nell'organizzazione aeronautica del Corpo nazionale e dipendono dalle direzioni regionali territorialmente competenti.