Art. 5 
 
                  Compiti dell'ufficio servizio AIB 
 
  1. L'ufficio servizio AIB, in relazione a quanto previsto dall'art.
4 e sulla base delle risorse disponibili: 
    a) assicura la partecipazione  alle  strutture  di  coordinamento
regionali; 
    b) pianifica  ed  organizza,  in  concorso  con  la  regione,  le
attivita' di lotta attiva contro gli incendi boschivi  e  spegnimento
degli stessi  con  mezzi  aerei  e  terrestri  e  coordina  l'impiego
operativo dei  gruppi  di  volontariato  antincendio  nell'ambito  di
quanto previsto dagli accordi con le regioni; 
    c) collabora con le regioni per le attivita' previste dalle legge
21 novembre 2000, n. 353, ivi comprese le attivita' di cui all'art. 8
della medesima legge; 
    d)  attua,  nel   rispetto   della   regolamentazione   e   della
pianificazione previste dalla direzione centrale per  la  formazione,
la formazione e l'addestramento del personale del Corpo nazionale nel
settore AIB, nonche' la formazione e l'addestramento del volontariato
AIB  o  di  altri  soggetti  inseriti  nei  sistemi  AIB   regionali,
nell'ambito di quanto previsto dagli accordi con le regioni; 
    e) provvede alla raccolta e  alla  elaborazione  dei  dati  sugli
incendi boschivi. 
  2. Le attivita' dei Centri operativi  antincendio  boschivo  (COAB)
sono integrate, nei limiti  delle  risorse  disponibili,  nelle  sale
operative delle direzioni regionali, potenziate ove necessario;  tali
attivita'  possono  anche  essere  svolte  nell'ambito   delle   Sale
operative unificate permanenti (SOUP) delle regioni se previsto dagli
accordi. 
  3. Le attivita' dei Nuclei operativi speciali (NOS) sono integrate,
nei   limiti   delle   risorse    disponibili,    nell'organizzazione
territoriale del  Corpo  nazionale  e  dipendono,  per  le  attivita'
operative  e  tecnico  amministrative  di   supporto,   dai   comandi
territorialmente competenti. 
  4. Presso la sede del Centro operativo aereo unificato  (COAU)  del
Dipartimento di protezione civile, il personale trasferito dal  Corpo
forestale dello  Stato  integra  il  personale  del  Corpo  nazionale
presente presso tale struttura ai sensi dell'art. 7, comma  2,  della
legge 21 novembre 2000, n. 353. 
  5. Le  sezioni  staccate  del  Centro  operativo  aereo  del  Corpo
forestale dello Stato trasferite  al  Corpo  nazionale  costituiscono
nuovi reparti volo del medesimo Corpo nazionale, con esclusione della
sezione  staccata  di  Roma-Ciampino  che   confluisce   nel   centro
aviazione.  Le  attivita'  dei  nuovi  reparti  volo  sono  integrate
nell'organizzazione aeronautica del Corpo nazionale e dipendono dalle
direzioni regionali territorialmente competenti.