Art. 6 Formazione, ricerca e studio per la lotta AIB 1. L'attivita' di formazione, e quella di ricerca e di studio per la lotta attiva agli incendi boschivi, sono svolte, rispettivamente, dagli uffici servizio AIB istituiti presso la direzione regionale per la Calabria e presso la direzione regionale per la Lombardia, sulla base degli indirizzi stabiliti, rispettivamente, dalla direzione centrale per la formazione e dalla direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.