Art. 7 Organico del servizio antincendio boschivo 1. In prima applicazione, le dotazioni organiche degli uffici di cui agli articoli 3 e 4, indicate nella tabella A del decreto 19 agosto 2016, n. 177, sono assegnate secondo l'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. All'aggiornamento della ripartizione delle dotazioni organiche nelle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.