Art. 9 Riorganizzazione del servizio aereo ed aeroportuale 1. Per le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 1, in coerenza con i principi di organizzazione aeronautica e di sicurezza del volo indicati nel decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012, e in attuazione degli articoli 744 e 748 del codice della navigazione aerea, nell'ambito del Dipartimento, il servizio aereo ed aeroportuale del Corpo nazionale e' riorganizzato nei seguenti uffici dirigenziali: a) ufficio regolazione aeronautica della componente aerea del Corpo nazionale e certificazione e sorveglianza di aeroporti ed eliporti, per lo svolgimento delle funzioni di regolazione operativa e tecnica della componente aerea del Corpo e di certificazione e sorveglianza inerenti il servizio di salvataggio e antincendio di aeroporti ed eliporti, posto in posizione di staff al capo del Corpo nazionale, che svolge la funzione di autorita' aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale; b) ufficio sicurezza volo e qualita', addestramento e standardizzazione, per la promozione e l'attuazione delle politiche di sicurezza e di addestramento del personale del servizio aereo ed aeroportuale del Corpo nazionale, posto in posizione di staff al direttore centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico; c) ufficio coordinamento servizio aereo e soccorso aeroportuale, per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, coordinamento e direzione del servizio aereo ed aeroportuale del Corpo nazionale, inserito nella direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico, a sua volta articolato nei seguenti uffici: 1) ufficio gestione operativa della flotta aerea e soccorso aeroportuale, per l'organizzazione, gestione e impiego operativo della flotta aerea del Corpo e per assicurare l'organizzazione e lo sviluppo del servizio di salvataggio e lotta antincendio negli aeroporti e negli eliporti; 2) ufficio gestione tecnica della flotta aerea, per le attivita' di gestione e coordinamento dell'aeronavigabilita' e della manutenzione della flotta aerea del Corpo nazionale; 3) ufficio gestione tecnico-contrattuale della flotta aerea e del soccorso aeroportuale, per assicurarne la gestione delle attivita' tecnico-contrattuali. 2. Al fine di consentire l'istituzione degli uffici di cui al comma 1, tenuto conto di quelli gia' esistenti e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, sono soppressi i seguenti uffici: a) ufficio attivita' ispettiva aeroportuale e portuale presso l'ufficio centrale ispettivo del Dipartimento, le cui funzioni ispettive in ambito portuale vengono attribuite all'ufficio di coordinamento delle politiche di controllo presso il medesimo ufficio centrale ispettivo; b) ufficio del dirigente referente della prevenzione e sicurezza tecnica presso le direzioni regionali Campania, Piemonte e Lazio.