Art. 9 
 
         Riorganizzazione del servizio aereo ed aeroportuale 
 
  1. Per le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 1, in coerenza  con
i principi di organizzazione aeronautica  e  di  sicurezza  del  volo
indicati nel decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012, e in
attuazione degli articoli 744 e  748  del  codice  della  navigazione
aerea,  nell'ambito  del   Dipartimento,   il   servizio   aereo   ed
aeroportuale del Corpo nazionale e' riorganizzato nei seguenti uffici
dirigenziali: 
    a) ufficio regolazione aeronautica  della  componente  aerea  del
Corpo nazionale e  certificazione  e  sorveglianza  di  aeroporti  ed
eliporti, per lo svolgimento delle funzioni di regolazione  operativa
e tecnica della componente aerea del  Corpo  e  di  certificazione  e
sorveglianza inerenti il servizio di  salvataggio  e  antincendio  di
aeroporti ed eliporti, posto in posizione di staff al capo del  Corpo
nazionale, che svolge la funzione di  autorita'  aeronautica  per  la
flotta aerea del Corpo nazionale; 
    b)  ufficio  sicurezza   volo   e   qualita',   addestramento   e
standardizzazione, per la promozione e l'attuazione  delle  politiche
di sicurezza e di addestramento del personale del servizio  aereo  ed
aeroportuale del Corpo nazionale, posto  in  posizione  di  staff  al
direttore centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico; 
    c) ufficio coordinamento servizio aereo e soccorso  aeroportuale,
per lo svolgimento  delle  funzioni  di  indirizzo,  coordinamento  e
direzione del servizio aereo ed  aeroportuale  del  Corpo  nazionale,
inserito nella direzione  centrale  per  l'emergenza  e  il  soccorso
tecnico, a sua volta articolato nei seguenti uffici: 
      1) ufficio gestione operativa della  flotta  aerea  e  soccorso
aeroportuale, per  l'organizzazione,  gestione  e  impiego  operativo
della flotta aerea del Corpo e per assicurare l'organizzazione  e  lo
sviluppo del  servizio  di  salvataggio  e  lotta  antincendio  negli
aeroporti e negli eliporti; 
      2)  ufficio  gestione  tecnica  della  flotta  aerea,  per   le
attivita' di gestione e coordinamento dell'aeronavigabilita' e  della
manutenzione della flotta aerea del Corpo nazionale; 
      3) ufficio gestione tecnico-contrattuale della flotta  aerea  e
del  soccorso  aeroportuale,  per  assicurarne  la   gestione   delle
attivita' tecnico-contrattuali. 
  2. Al fine di consentire l'istituzione degli uffici di cui al comma
1, tenuto conto di quelli gia' esistenti e senza ulteriori oneri  per
il bilancio dello Stato, sono soppressi i seguenti uffici: 
    a) ufficio attivita' ispettiva  aeroportuale  e  portuale  presso
l'ufficio  centrale  ispettivo  del  Dipartimento,  le  cui  funzioni
ispettive  in  ambito  portuale  vengono  attribuite  all'ufficio  di
coordinamento delle politiche di controllo presso il medesimo ufficio
centrale ispettivo; 
    b) ufficio del dirigente referente della prevenzione e  sicurezza
tecnica presso le direzioni regionali Campania, Piemonte e Lazio.