Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli e' stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e in particolare: l'art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all'attivita' dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi; l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; l'art. 2, comma 2-bis, il quale prevede che agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'art. 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto; l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione, fra l'altro, curano l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata; l'art. 3, comma 4, il quale prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi, e che, fermo restando cio', i comuni procedono allo svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonche' all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attivita' di quest'ultimo; l'art. 5, comma 1, lettera a), n. 2), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, e fra questi gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attivita' produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi; l'art. 5, comma 1, lettera f), il quale prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici; l'art. 5, comma 2, lettera a), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte, fra l'altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili ad uso abitativo e produttivo distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; l'art. 5, comma 2, lettera g), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte, fra l'altro, agli interventi di delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuita'; l'art. 6, comma 1, il quale stabilisce l'entita' dei contributi che possono essere previsti per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica; l'art. 6, comma 7, il quale prevede, fra l'altro, che il Commissario straordinario provvede a predisporre d'intesa con i Vice Commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli interessati provvederanno a redigere i computi metrici estimativi allegati alle domande di contributo; l'art. 8, il quale detta disposizioni per gli interventi di immediata esecuzione sugli immobili che hanno riportato danni lievi al fine di consentire il rapido rientro delle persone e dei nuclei familiari presso le proprie abitazioni; l'art. 12, comma 6, il quale prevede fra l'altro che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono definiti modalita' e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresi' indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi; l'art. 14, e in particolare il comma 4-bis, il quale prevede che, ferme restando le previsioni dell'art. 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti degli interventi di ricostruzione pubblica e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge, i soggetti attuatori possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o piu' degli operatori economici indicati all'art. 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purche' iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge, e che l'affidamento degli incarichi in questione e' consentito esclusivamente in caso di indisponibilita' di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalita' previste dai commi 3-bis e seguenti dell'art. 50-bis del decreto-legge, in possesso della necessaria professionalita' e, per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale; l'art. 30, comma 6, il quale prevede per gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione l'obbligo di iscrizione in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di missione istituita presso il Ministero dell'interno a norma del comma 1 del medesimo art. 30 e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori; l'art. 34, comma 7, il quale prevede che, per gli interventi di ricostruzione privata, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi professionali che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016, modificata dall'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, con la quale e' stata dettata la disciplina di dettaglio per l'avvio degli interventi di ricostruzione immediata sugli immobili che hanno riportato danni lievi, e in particolare l'art. 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 quanto a termini e modalita' di richiesta e concessione dei contributi per i detti interventi; Vista l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale e' stato approvato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016, il Prezzario unico da utilizzare per i computi metrici estimativi da allegare ai progetti di ricostruzione e alle domande di concessione dei relativi contributi; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, modificata dall'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, con la quale, a integrazione della precedente ordinanza n. 4, sono stati individuati i criteri e i costi parametrici per l'erogazione dei contributi per gli interventi di ricostruzione immediata eseguiti sugli immobili con danni lievi; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, modificata dall'ordinanza 9 gennaio 2017, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017 e dall'ordinanza 8 settembre 2017, n. 36, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, recante disciplina della delocalizzazione immediata e temporanea delle attivita' economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 21 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, modificata dall'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, con la quale e' stato approvato il Protocollo d'intesa sottoscritto fra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, a norma dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, modificata dall'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017, con la quale sono state dettate misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, modificata dall'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 017, e dall'ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2017 del 10 maggio 2017, con la quale sono state dettate le misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Vista l'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017, recante la disciplina della «Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuita' dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati» e, in particolare, l'art. 6-bis; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017, modificata dall'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017, recante approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 37 dell'8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, recante «Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016» e, in particolare, l'art. 2 contenente la disciplina relativa all'attivita' di progettazione; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 38 dell'8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» e, in particolare, l'art. 2 contenente la disciplina relativa all'attivita' di progettazione; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 39 dell'8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, recante «Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016» e, in particolare, l'art. 10 concernente i costi dell'attivita' di pianificazione; Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate alla normativa primaria sopra richiamata per effetto della legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, si rende necessario provvedere a revisione e integrazione delle suindicate ordinanze nn. 4, 8 e 9 del 2016 e nn. 13, 19, 32, 33, 37, 38 e 39 del 2017, al fine di adeguarne la disciplina alle nuove disposizioni entrate in vigore; Ritenuto che ulteriori modifiche e integrazioni si rendono necessarie per venire incontro alle esigenze rappresentate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e dalle rappresentanze dei professionisti, sulla base dell'esperienza pratica dei primi mesi di applicazione della disciplina relativa alla ricostruzione ed al ripristino con miglioramento sismico degli edifici ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici; Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 7 dicembre 2017; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dispone: Art. 1 Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 1. All'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le comunicazioni di avvio dei lavori di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono presentate dai soggetti legittimati agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 dello stesso decreto mediante la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario. Le dette comunicazioni costituiscono comunicazione di inizio lavori asseverata ai fini delle successive verifiche di conformita' urbanistica ed edilizia, come disposto dall'art. 8, comma 3, del predetto decreto-legge»; b) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) estremi della scheda FAST, AeDES o GL-AeDES che attesti l'inutilizzabilita' dell'edificio;»; c) al comma 5, lettera f), dopo le parole: «impresa appaltatrice» sono inserite le seguenti: «nonche' con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o delle prove di laboratorio sui materiali». 2. All'art. 4 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 dell'17 novembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nel termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, i soggetti legittimati depositano presso l'Ufficio speciale, con le modalita' di cui al comma 1 dell'art. 2, la documentazione che non sia stata gia' allegata alla comunicazione di avvio dei lavori e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, per le valutazioni in ordine alla conformita' urbanistica ed edilizia e per il deposito del progetto strutturale o per l'autorizzazione sismica.»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per gli interventi su edifici a destinazione produttiva, le determinazioni relative al titolo abilitativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sono adottate con le modalita' di cui all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017.»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La domanda depositata a norma del comma 2 contiene in ogni caso l'indicazione dell'importo del costo ammissibile a contributo, calcolato ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016.» 3. Nell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, dopo l'art. 4 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Domanda di contributo presentata prima dell'avvio dei lavori). - 1. La domanda di contributo relativa agli interventi di rafforzamento locale di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, per i quali non sia preventivamente intervenuto l'inizio dei lavori e' presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione nei termini e con le modalita' di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i. mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario. 2. La domanda di contributo, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che costituisce anche richiesta di titolo abilitativo edilizio nonche' deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione sismica, deve contenere, per ciascuna unita' immobiliare compresa nell'edificio e con riferimento alla data degli eventi sismici, le indicazioni e la documentazione di cui agli articoli 2 e 4, comma 3, della presente ordinanza, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera b), ed al comma 5, lettere d) ed e) dell'art. 2. 3. Per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori e la successiva ammissione a contributo, si applicano i commi 4-bis e 4-ter dell'art. 12 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.».